QUESITO:
Una società a responsabilità limitata intende trasformarsi in società semplice, fruendo delle agevolazioni previste dall’art. 1 della legge Bilancio per il 2023, oltre a liquidità e immobili, la società ha in bilancio da molti esercizi una riserva di rivalutazione monetaria ( in sospensione dell’imposta) che, nella trasformazione non verrà più evidenziata. Tale riserva può essere assoggettata all’imposta sostitutiva nella misura del 13%.
La risposta è affermativa, in caso di trasformazioni agevolata, l’art. 1 comma 101della legge bilancio per il 2023 stabilisce che, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta, che vengono annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 %. Non rileva, ai fini dell’applicazione di tale ultima imposta sostitutiva, il fatto che la riserva sia iscritta in bilancio da molti esercizi.
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