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Il Tribunale Civile di Padova ha accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra Chiara, assistita dall'Associazione Consumatori "Azienda & Famiglia Tutelata" di Vicenza.

Circa quindici anni fa, la Sig.ra Chiara gestiva un'attività di gastronomia che, a causa di una serie di circostanze avverse, è stata costretta a chiudere accumulando un debito di oltre 426.000 euro ripartito tra banche, fisco e fornitori. Successivamente, la donna ha cambiato professione ripartendo come cameriera part-time, con uno stipendio mensile inferiore ai 1.000 euro.

L'Associazione Consumatori ha raccolto tutta la documentazione necessaria e ha presentato la domanda di esdebitamento del capiente, che il Giudice ha infine accolto. In base alla decisione del Tribunale, la Sig.ra Chiara verserà 100 euro al mese per 36 mesi, ottenendo la cancellazione definitiva del debito residuo.

"Sono felice e grata di poter ricominciare a vivere grazie a questa decisione del Giudice. Ringrazio l'Associazione per la professionalità e la dedizione dimostrate", ha dichiarato la Sig.ra Chiara all'annuncio della sentenza.

La domanda
Abito in un condominio di 24 unità. Dall'appartamento di un vicino escono odori molesti dalla cucina che vanno a diffondersi in tutto il vano scale.
Esiste uno strumento legale per ridurre questi odori?

La risposta dell’esperto
Sì. Se gli odori superano la normale tollerabilità, puoi chiedere all’amministratore del condominio di intervenire e verificare eventuali problemi di canna fumaria o aerazione.
Se il problema continua, è possibile agire legalmente sulla base delle “immissioni moleste” previste dal Codice Civile, chiedendo la cessazione del disturbo.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

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VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

La domanda
A seguito di un sinistro di cui mi sono assunto la responsabilità, l'assicurazione di controparte ha liquidato il danno con l'indennizzo diretto, senza procedere ad una perizia.
A mio giudizio il danno liquidato è notevolmente maggiore. La procedura è corretta oppure posso in qualche modo far valere le mie ragioni?

La risposta dell’esperto
Sì, la compagnia può liquidare il danno anche senza perizia diretta, basandosi sulla documentazione disponibile.
Tuttavia, se ritieni che l’importo pagato sia eccessivo, puoi chiedere all’assicurazione copia degli atti e della quantificazione del danno, contestando formalmente la liquidazione.
In caso di dubbi concreti, puoi anche rivolgerti a un perito di parte oppure presentare reclamo alla compagnia e successivamente all’IVASS.

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La domanda
La maggiore delle mie figlie sta acquistando, tramite mutuo bancario, un immobile che sarà per lei “prima casa”, situato nel Comune in cui attualmente risiede. Dopo l’acquisto eseguirà lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nel rifacimento del bagno, e acquisterà alcuni mobili usufruendo del bonus mobili. Al termine dei lavori, l’immobile verrà concesso in comodato gratuito all’altra sorella, che vi andrà ad abitare. Si chiede se la proprietaria potrà continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo, beneficiare delle detrazioni per ristrutturazione e usufruire del bonus mobili rispondimi in modo semplice in poche parole

La risposta dell’esperto
Per mantenere le agevolazioni “prima casa”, il trasferimento della residenza va effettuato entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.
Se però la ristrutturazione rende la casa non abitabile, eventuali ritardi possono essere giustificati, purché dipendano realmente dai lavori e siano documentabili.
Anche per la detrazione degli interessi del mutuo, l’immobile deve normalmente diventare abitazione principale entro i termini previsti, salvo ritardi causati dalla ristrutturazione.

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La domanda
La maggiore delle mie figlie sta acquistando, tramite mutuo bancario, un immobile che sarà per lei “prima casa”, situato nel Comune in cui attualmente risiede.

Dopo l’acquisto eseguirà lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nel rifacimento del bagno, e acquisterà alcuni mobili usufruendo del bonus mobili.
Al termine dei lavori, l’immobile verrà concesso in comodato gratuito all’altra sorella, che vi andrà ad abitare.
Si chiede se la proprietaria potrà continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo, beneficiare delle detrazioni per ristrutturazione e usufruire del bonus mobili

La risposta dell’esperto
Si. Anche se non andrà ad abitare nell'immobile, la proprietaria potrà continuare a detrarre tutte le spese.
Il comodato d'uso alla sorella non fa decadere automaticamente dalle agevolazioni, purchè siano rispettati i requisiti previsti al momento dell'acquisto e dei lavori.

 

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Una Srl ha eseguito lavori edilizi su un immobile abitativo di sua proprietà.
L’impresa esecutrice ha rilasciato la dichiarazione necessaria per fruire del bonus casa previsto dall’articolo 16-bis del TUIR (DPR 917/1986).
Si chiede se la società possa beneficiare della detrazione fiscale, considerando che l’immobile è destinato alla vendita e rientra tra i cosiddetti “beni merce”.

La risposta dell’esperto

No. In linea generale una Società SRL non può beneficiare del Bonus Casa su immobili "merce", cioè costruiti o ristrutturati per la vendita.
Le detrazioni Bonus Casa spettano soprattutto a persone fisiche e per le imprese, solo in casi particolari legati a immobili non destinati alla vendita.
Se l'immobile è strumentale ed è destinato alla successiva cessione, la detrazione normalmente non spetta.

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Quesito di Mirko da Valdagno
Sono un dipendente di una società privata, ho ricevuto da un'impresa, a titolo di restituzione di un deposito cauzionale, crediti da super-bonus per gli anni 2026 2027 e 2028. Li posso cedere a terzi?

La risposta dell’esperto

Si, in linea generale puoi cederli, ma solo se i crediti ricevuti sono effettivamente "cedibili" secondo la normativa vigente sul Superbonus e se la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate consente ancora ulteriori cessioni.
Occorre verificare due aspetti fondamentali:
1.come è avvenuto il trasferimento del credito dall'impresa al privato;
2.quale "catena di cessioni" ha già subito il credito, perchè oggi le ulteriori cessioni sono molto limitate.

Se il credito è arrivato al numero massimo di cessioni consentite (cinque), il privato non potrà affettuare il trasferimento e potrà solo utilizzarlo in compensazione nelle annualità 2026, 2027 e 2028.

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Quesito
Nell’ipotesi di apertura della partita IVA nell’anno 2023 e nel 2024 si è fruito del regime forfettario, per effetto del superamento della soglia, un anno dopo si passa al regime ordinario. Con l’alzarsi della soglia da 65mila a 85mila euro. Con l’inizio di gennaio 2025 si passa nuovamente al regime forfettario. Si chiede se l’imposta sostitutiva che verrà applicata sarà del 5%, visto che non sono ancora trascorsi cinque anni dall’apertura della partita iva?
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica l’aliquota agevolata del 5% a condizione che:
1. Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma assicurata o familiare.
2. L’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, la semplice prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini di esercizio di arti e professioni.
3. Qualora venga proseguita una attività svolta in precedenza da un altro soggetto.
Si ritiene pertanto, che nel caso sopra, nonostante l’uscita dal regime forfettario e il transito al regime ordinario, da parte del contribuente permangono comunque le condizioni che consentono di fruire, nell’annualità 2025, dell’aliquota agevolata nella misura del 5 %.

 

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La vendita dei libri effettuata direttamente dal loro autore è da ritenersi produttiva di un reddito derivante da attività commerciale e non di un reddito derivante dalla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno.   Se svolta in modo abituale, essa comporta l’assunzione della soggettività Iva da parte dell’interessato. Nel caso in cui, invece, l’attività venga svolta in modo occasionale, essa dà luogo al conseguimento di un reddito diverso, la cui consistenza sarà determinata dalla differenza fra i proventi conseguiti e le spese inerenti alla loro produzione.
Pertanto, le istruzioni alla dichiarazione dei redditi richiedono che venga predisposto e conservato un prospetto esclusivamente informale, da esibire in caso di controllo, riportante tutte le operazioni attive e passive della vendita.

 

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L’iscrizione dei soci di una srl artigiana alla gestione artigiana è una facoltà non un obbligo. La legge 57/2001 prevede una domanda da presentare quale condizione per avere titolo alla qualifica artigiana: ciò configura come facoltativa l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Il riconoscimento della qualifica artigiana alle srl con pluralità di soci è subordinato alla coesistenza delle seguenti condizioni:
-La società è costituita ed esercita per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti dalla legge 443/1985 per la generalità delle imprese artigiana ; la maggioranza dei soci, svolge in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; la maggioranza dei soci lavoratori detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti.
Pertanto la norma dispone che le srl se in possesso dei prescritti requisiti, se presentano domanda per l’iscrizione, hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla successiva iscrizione nell’albo provinciale.

 

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