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Un fattore determinate è dato dalla funzione sempre più centrale degli enti non profit, che piano piano vanno sostituendo lo Stato sociale nei più disperati settori.
Ciò che ha creato e sta creando, anche grazie alle apposite campagne di sensibilizzazione, un contatto sociale diretto tra enti non profit e persone, le quali hanno più consapevolezza rispetto al passato dell’importanza che questi enti assumono per l’intera collettività. Merito anche del ruolo che tali realtà hanno sputo ricoprire durante il periodo pandemico.

L’IMPORTANZA DEL TESTAMENTO
I cambiamenti citati sopra hanno condotto a un incremento dei lasciti testamentari in favore degli enti non profit.
Tramite la disposizione testamentaria, si garantisce che, al momento della morte, le proprie sostanze, o parte di esse, vengano devolute in favore di iniziative meritevoli predeterminate, evitando la dispersione del patrimonio o nel peggiore dei casi che finisca nelle “mani sbagliate”.
È da tenere presente che se si muore in assenza di testamento, è la legge a stabilire chi acquisterà l’eredità. Passerà ai famigliari più stretti (coniuge e figli), per allargarsi poi a quelli più lontani (ascendenti, altri parenti), in assenza di famigliari la acquisirà lo stato.
Pertanto è necessario individuare il beneficiario attraverso il testamento e, sotto questo profilo , la platea è ampia: possono essere chiamati a ricevere tutti i tipi di soggetti giuridici esistenti per l’ordinamento.
Un recente studio condotto dalla fondazione Cariplo afferma che sempre più italiani sceglieranno di affidare i propri beni agli Enti del  terzo settore: entro il 2030 il numero delle famiglie che decidono di devolvere tramite lascito parte del loro patrimonio al Terzo settore dovrebbe passare dalle 340mila del 2009 a 424mila, con un incremento del valore economico delle possibili donazioni di circa il 23%.Si passerebbe così dai 105 miliardi di euro, calcolati nel 2009, ai 129 miliardi previsti nei prossimi anni . A ciò si aggiunga la propensione dei nuclei familiari con eredi, per i quali ci sono regole ben precise per l’assegnazione del patrimonio mortis causa : si stima che devolveranno circa il 5% dei loro averi totali al settore non profit.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
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Il divieto di cumulo reddituale, totale o parziale, è previsto per specifiche categorie di trattamenti pensionistici: le cosiddette quote (100,102 e 103) la pensione per lavoratori precoci o, ancora, l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti per i superstiti sono caratterizzati di temporanei o permanenti divieti di contemporanea percezione di redditi da lavoro.

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C’è anche questa possibilità, in quanto il regolamento con cui l’INPS ha disciplinato le dilazioni, prevede che il contribuente in base alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di alcune valutazioni, può presentare alla sede competente territoriale dei crediti oggetto della dilazione in corso principale, una domanda per poter accedere a un piano di “rateazione breve” di durata non superiore a sei mesi che possa consentire a fronte di una mancanza di liquidità temporanea, all’effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta.
Tale operazione può essere effettuata per una sola volta nel corso della rateazione principale e con un pagamento da effettuare con un numero massimo di sei rate mensili; il periodo dilazionabile potrà essere: tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti ed un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.
Chi utilizza tale modalità e provvede al versamento delle rate richieste, nel numero massimo di 6, manterrà il requisito di correttezza contributiva; in tal caso il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto pagamento, delle rate in conto della “rateazione breve”.

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Le rate per debiti contributivi sono generalmente 24, in determinati casi eccezionali si può arrivare a 36 o a 60.
L’estinzione del debito in 36 rate si può consentire se il ritardo o mancato pagamento dipenda da alcune situazioni rilevanti ossia: procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo; ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di un processo di riorganizzazione o crisi economiche settoriali, riconversione e ristrutturazione; contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti dovuti a vario titolo ed aventi le stesse scadenze .
La dilazione in 60 rate deve essere autorizzata con decreto del ministro del lavoro e con quello dell’Economia ed è prevista solo se il mancato pagamento è dovuto da:
-oggettive incertezze dovute a sopravvenuti orientamenti diversi giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa; fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine fissato dall’art.124 comma 1 del Codice Penale e sempre che l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia.

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Qualsiasi abbia interesse, abbreviando il termine decennale per l’accettazione o la rinuncia, può chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinunzia all’eredità.
Decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde il diritto di accettare.
Attraverso tale rimedio, chiamato “actio interrogatoria”, si consente agli interessati di ovviare agli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dal perdurante stato di incertezza.

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Se è stato acquistato con un finanziamento il 28 dicembre 2022 un materasso ortopedico a marcatura CE e in fattura è stato indicato che il pagamento è stato effettuato con la modalità “finanziamento” è possibile effettuare la detrazione a patto che il finanziamento sia stato effettuato tramite una finanziaria, in questo caso, l’onere si considera interamente sostenuto nello stesso anno come da fattura, anche se le rate saranno pagate negli anni successivi. Oltre alla fattura, con l’indicazione della modalità di pagamento prescelta “finanziamento” sarebbe opportuno conservare copia del contratto di finanziamento e del piano di rateizzazione.
Qualora invece il finanziamento fosse stato concesso direttamente dall’esercente, il contribuente potrebbe indicare, nella dichiarazione dei redditi, solo quanto effettivamente versato nel 2022 in quanto è applicabile il “principio di cassa”.

 

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La relazione tecnica, ex art. 8 comma 1, del Dlgs 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, deve essere presentata entro l’inizio dei lavori; in caso contrario, l’intervento è irregolare dal punto di vista urbanistico e i benefici fiscali (anche sotto forma di detrazioni in dichiarazione dei redditi) non si rendono applicabili.
Per quanto riguarda l’ecobonus condomini al 70%, l’art. 2 del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, prevede l’esclusione, per gli interventi futuri, della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, con la conferma della facoltà di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura qualora, in data precedente al 17 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abitativo.
Pertanto, sei i lavori sono iniziati contestualmente al deposito della Cila, i benefici fiscali non si rendono applicabili nemmeno sotto forma di detrazioni d’imposta in dichiarazione dei redditi, in quanto l’intervento è irregolare sotto il profilo urbanistico. Se per contro, la relazione tecnica è stata presentata dopo il deposito della Cila, ma prima dell’inizio dei lavori, i benefici fiscali si applicano e sono possibili anche la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura (art. 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020.

 

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Non sempre è possibile venire a conoscenza in modo immediato della situazione dei debiti e delle passività relative al defunto.
Con il rischio, in caso di accettazione espressa o tacita dell’eredità, di trovarsi esposti ad una eredità passiva.
Esempio si può pensare a delle fideiussioni prestate dal defunto a garanzia di debiti a terzi, al momento dell’apertura della successione non ancora fatti valere dai creditori e che quindi potrebbero manifestarsi anche successivamente alla data di apertura della successione.
Qualora non ci sia una assoluta certezza in merito e ci sia il sospetto che il defunto abbia posto in essere operazioni che possano dare luogo a possibilità future, non resta che ricorrere, entro i termini di legge all’accettazione di eredità con beneficio di inventario, che impedisce la confusione dei patrimoni.

 

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Dipende dal motivo di impugnazione:
- In caso di nullità (es. in mancanza dell’autografia o della sottoscrizione nel testamento olografo), chiunque può impugnare il testamento e la nullità può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione è imprescrittibile.
- In caso di annullabilità (es. in mancanza della data nel testamento olografo oppure in caso di errore, violenza o dolo) può agire solo il legittimario totalmente o parzialmente privato della quota di legittima, entro 10 anni.

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Chi rinuncia all’eredità può ripensarci ed accettarla salvo che il soggetto che venga alla successione a seguito della rinuncia non abbia nel frattempo accettato l’eredità.
In mancanza di sua accettazione, il rinunciatario potrà revocare la rinuncia e diventare erede, presentandosi da un notaio o in cancelleria per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l’atto di rinuncia.

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