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RESPONSABILITÀ IN SOLIDO TRA SRL E AMMINISTRATORE

Quesito
Ad una persona fisica, in qualità di amministratore di una srl è stata inflitta una sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali. Tale sanzione viene ora versata all’ente impositore, in forma rateale dalla società in cui la stessa persona è amministratore. Data la solidarietà, è corretto indicare l’importo del debito, per la parte non ancora versata, tra i debiti societari?

In base alla legge, quando un illecito amministrativo è commesso da un rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica (o comunque di un imprenditore), né l’esercizio delle funzioni, la norma prevede unicamente la responsabilità dell’autore della violazione, mentre la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, o l’imprenditore, sono obbligati in solido all’autore della violazione per il pagamento della somma da questo dovuta, salvo il regresso per l’intero.
Pertanto nel caso specifico, trattandosi di vincolo solidale, è corretto rilevare l’importo non ancora pagato nell’ambito dei debiti della società, nell’ipotesi in cui si ritenga che la stessa società sarà definitivamente incisa da tale posta, per impossibilità di recupero a mezzo esercizio dell’azione di regresso, o anche in caso di prevista rinunzia alla stessa azione. Se, invece, si prevede il probabile, fruttuoso esercizio dell’azione di regresso, non appare condivisibile la scelta di rilevare un debito a bilancio della società.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
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Last modified on Lunedì, 10 Novembre 2025 16:55

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