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PALETTI ALL’ANTICIPO NASPI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ

È possibile riconoscere l’anticipo della Naspi, per la contribuzione e l’ingresso in società di capitale, anche in presenza di altri soci, in considerazione della natura del reddito derivante dall’attività lavorativa svolta in ambito societario, qualificato fiscalmente reddito di impresa. (Circolare INPS 174/2017). È ammissibile che l’impresa preesista almeno formalmente e non venga costituita dopo la cessazione di un rapporto.
L’art. 8 del Dlgs 22/2015 stabilisce che le domande intese a ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o dalla presentazione della domanda di Naspi.
La legge afferma che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile con l’anticipo della Naspi e non la fa decadere, purchè si tratti di un buon rapporto di collaborazione.

 Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

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Last modified on Martedì, 11 Novembre 2025 08:17

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