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Interessanti agevolazioni per le compravendite di immobili effettuate fino al 31 dicembre 2024 da persone fisiche (sia come prima che seconda casa) è prevista la detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96mila euro).
La detrazione si recupera in cinque anni in sede di dichiarazione dei redditi in alternativa è possibile optare per la cessione del credito di imposta, anche a seguito di sconto in fattura, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato.
Per questa agevolazione non è necessario il Sal (stato avanzamento lavori) ne è richiesta l’osservanza per la congruità delle spese.
Per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2022 si applicava con l’aliquota del 110%.
OPZIONI DELLO SCONTO IN FATTURA
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi e alla cessione del credito corrispondente a terzi, è possibile, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ossia stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato, optare per lo sconto in fattura dello stesso importo (al massimo di 81.600 euro).


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Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
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Le vigenti normative stabiliscono che volendo dare in comodato d’uso gratuito ad un figlio un appartamento per un tempo e/o per un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta dopo un determinato periodo, si applica quanto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.
In assenza di una forma prescritta dalla legge, il contratto può essere concluso liberamente, non necessitando dell’intervento del notaio.
L’ adempimento della registrazione serve per fruire dell’agevolazione IMU

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Se gli aumenti praticati dal proprio fornitore di energia elettrica risultassero in regola con le previsioni contrattuali e di legge, al cliente insoddisfatto non resta che optare per un altro venditore/fornitore che offre la tariffa più adeguata alle proprie esigenze.
Bisogna però rispettare il termine per poter recedere dal proprio contratto, solo così si eviteranno fastidiose penali.
Per facilitare la ricerca del fornitore più conveniente è possibile utilizzare la piattaforma web gestita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e raggiungibile dall’indirizzo internet www.ilportaleofferte.it.
Attraverso tale portale, tutti i clienti domestici e le piccole imprese, oltre a ricevere ogni tipo di informazione potranno confrontare e scegliere in modo immediato e in sicurezza le offerte di elettricità e gas naturale piu conveniente nel mercato.
Prima di effettuare la ricerca è bene avere i dati precisi dei propri consumi, che sono sempre reperibili sul sito Arera accedendo e registrandosi al portale www.consumienergia.it/portaleConsumi/

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Se gli interventi di ristrutturazione del bagno, ampliamento e sostituzione delle porte sono qualificati dal DM 236/1989 come lavori di abbattimento delle barriere, è possibile fluire del bonus detrazione al 75%.
Nella detrazione rientrano anche le spese per le opere di completamento degli interventi, come la sistemazione della pavimentazione, la sostituzione dei sanitati e l’adeguamento dell’impianto elettrico.

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La spesa massima che può essere applicato il bonus mobili nel 2023 è di € 8mila. La legge di bilancio ha in parte neutralizzato la riduzione a € 5mila prevista dalla manovra dello scorso anno
Pertanto la situazione dei limiti di spesa oggi è la seguente:
-€ 10mila per le spese sostenute nel 2022
-€ 8mila nel 2023
-€ 5mila nel 2024
È bene tenere presente tali cifre, in quanto la legge istitutiva del bonus mobili (art.16 comma 2 del DL 63/2013) impone di scomputare le spese sostenute nell’anno precedente e riferibili alla stessa operazione.
Ad esempio, se un contribuente spende € 6mila nel 2022 per l’acquisto agevolato degli arredi, quest’anno gli restano € 2mila di spese agevolabili.
Stessa cosa per il 2024: se quest’anno vengono spesi € 4mila, l’anno prossimo ne rimangono solo mille.
Bisogna fare attenzione però quando si fanno questi ragionamenti sui limiti di spesa, si deve tenere in considerazione il vincolo generale previsto dalla normativa sul bonus mobili.
L’agevolazione sugli arredi spetta solo ai contribuenti che beneficiano della detrazione sul reddito edilizio del 50% (art 16-bis del Tuir) per interventi che siano almeno di manutenzione straordinaria nei singoli immobili e siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avvengono gli acquisti agevolati.
Pertanto per sfruttare il bonus mobili nel 2023 è necessario che l’intervento edilizio sia iniziato dal 1° gennaio 2022, se è cominciato prima, quest’anno non si ha diritto all’agevolazione.
Per dimostrare la data di avvio dell’intervento edilizio ci sono diverse possibilità:

  • Utilizzare le abilitazioni (amministrative necessarie per i lavori (es. la CILA)
  • Ricorrere alla comunicazione preventiva alla ASL (quando richiesta dalla normativa specifica in materia)
  • Predisporre una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, quando l’intervento ricade nell’attività edilizia (in pratica, si tratta di un’autocertificazione firmata dal contribuente, accompagnata dalla sua carta di identità, in cui si indica l’immobile oggetto di lavori riportandone i dati catastali si dichiara che l’intervento eseguito non richiede permessi o titoli abilitativi).

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In una SRL composta da due soci di cui uno detiene il 10% delle quote e l’altro l’usufrutto sul 90% delle restanti quote; delle quali il socio A è unico proprietario.
Il socio A è l’Amministratore Unico, pertanto è iscritto ai fini INPS e di conseguenza versa sia i contributi fissi che quelli variabili (sul 10% dell’utile della srl) il socio B è iscritto all’INPS come collaboratore familiare del socio A; in quanto tale, versa i contributi fissi.
Per i soci lavorativi di SRL, iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Qualora l’usufruttuario sia socio della società egli dovrà essere inquadrato come coadiuvante (persona che presta la sua attività all’interno dell’impresa) e i contributi saranno pagati sulla base dell’utile attribuito.
Di conseguenza, il socio B dovrà pagare la contribuzione sul 90% del reddito e anche sulla parte della contribuzione variabile.
Il socio A essendo anche amministratore, dovrà, se percepisce compensi, pagare i contributi anche alla gestione separata INPS, di cui l’art 2, comma 26, della legge 335/1995.

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I criteri di riparto delle spese condominiali previsti dalla legge (art 1123 c. c) possono essere derogati da una diversa convenzione, sia essa contenuta in un regolamento contrattuale oppure attraverso il consenso di tutti i partecipanti al condominio riuniti in assemblea.
Può essere che negli stabili di nuova edificazione, il costruttore si sia assegnato l’incarico di predisporre il regolamento dell’esonero alle spese condominiali sugli appartamenti rimasti di sua proprietà in quanto invenduti.

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Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come non sia obbligatorio che i documenti relativi alle spese condominiali delle parti comuni siano per forza intestate al condomino incaricato e/o all’amministratore.
È consentito che le fatture relative alle parti comuni possano essere intestate anche ad un singolo soggetto.
Ogni condomino, quindi, può rivolgersi direttamente al fornitore e gestire la propria quota di spesa ma anche per i lavori relativi alle parti comuni che caratterizzano l’intervento come condominiale.
In ogni caso, i condomini sono tenuti sempre a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio ed erano necessari.

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Quando un artigiano anche se per hobby realizza prodotti artigianali con una certa regolarità, magari riciclando materiali di scarso valore se partecipa a mostre e vende solo qualche pezzo non è in presenza di reddito di impresa ma di una categoria diversa: Quella dei redditi diversi.
Visto che i beni vengono prodotti per la vendita, non si può escludere la natura della vendita reddituale dell’operazione.
L’utile al netto dei costi specifici inerenti vannoindicati in un apposito quadro delle dichiarazioni dei redditi, tra i redditi occasionali.

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La recente Giurisprudenza, ritiene che per operare su un contratto di mandato con rappresentanza anche sui portali online per conto di proprietari e incassando una percentuale dal mandante sui canoni di locazione e/o vendita, si deve essere in possesso dell’abilitazione come Agente Immobiliare.
Infatti, l’attività degli Agenti d’affari in mediazione con mandato a titolo oneroso, che consiste, in forza di un mandato, nel gestire immobili in nome e per conto di un altro soggetto, detto mandante.
Si tratta di una categoria introdotta dall’art 2 comma 2, della legge 39/198, che ha istituito quattro sezioni per il Ruolo agenti d’affari in mediazione (MEDIATORI) la sezione C è quella degli agenti con mandato a titolo oneroso.
Gli agenti con mandato a titolo oneroso sono da identificare con i cosiddetti mediatori atipici o unilaterali, che operano per conto e su incarico di una sola parte e che anche la Giurisprudenza sulla suprema corte ha riconosciuto.
Anche costoro sono quindi soggetti al rispetto di tutta la normativa in tema di mediatori immobiliari, tra cui in particolare, l’art 2, lettere e) f) della legge citata.

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