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SE L’EX CONDOMINO DOMANDA IL RIMBORSO DI PARTE DEI COSTI

Se viene venduto un appartamento e al momento della vendita il precedente proprietario aveva già pagato tutte le spese condominiali, l’amministratore a norma dell’art. 1130 n° 9 è tenuto a fornire al condomino che ne faccia richiesta, l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Ciò accade per lo più quando l’immobile viene venduto, in modo che l’acquirente sia certo di non dover supportare spese non di sua competenza.
Pertanto, l’ex condomino che ha versato tutte le somme richiestegli dall’amministratore, può chiedere al condominio la restituzione delle maggiori somme corrisposte sempre che, tutto ciò sia frutto di un errore dell’amministratore nel calcolo degli importi richiesti. Se invece la richiesta si fonda su una presunta irregolarità risultante da delibere precedentemente assunte e non impugnate è pacifica la sua infondatezza, non potendo l’ex condomino lamentarsi della sua negligenza nell’avere omesso di impugnare avanti l’autorità giudiziaria le delibere con cui l’assemblea gli ha addebitato maggiori somme rispetto a quelle da lui dovute.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
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Last modified on Mercoledì, 21 Febbraio 2024 15:35

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