Per chi cessa una attività commerciale spetta un indennizzo in base a determinati requisiti in possesso.
È stato previsto dal Dlgs 207/1996 e successive modifiche e integrazioni che per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
Agli uomini che abbiano almeno 62 anni di età e alle donne con almeno 57 anni di età, è necessario che vi sia l’iscrizione, quando cessa l’attività di titolari o coadiutori, nella Gestione dei commercianti Inps.
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alla cessazione definitiva dell’attività commerciale, riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
Agli uomini che hanno almeno 62 anni di età e alle donne con almeno 57 anni di età; è necessario che ci sia l’iscrizione, quando cessa l’attività, per almeno 5 anni in qualità di titolari o dei commercianti Inps.
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alla cessazione definitiva dell’attività commerciale; riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto; cancellazione del titolo dell’attività del registro degli esercenti il commercio e del registro delle imprese.
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