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Ai fini dell’attestazione dell’avvenuta esecuzione di almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 (art.119,comma 8-bis del dl 2020) l’Agenzia delle entrate si è limitata a chiarire che, qualora il contribuente eserciti l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, ex art 121 del Dl 34/2020, in relazione ai sal (stati avanzamento lavori), “l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del Sal assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori”
Al di fuori del Sal, invece, la norma non ha espressamente indicato documenti necessari ad attestare l’avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30%. Pertanto in assenza di precise indicazioni normative di prassi ufficiale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha affermato che il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30%,dall’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo : libretto delle misure, stato dell’avanzamento dei lavori , rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture)da tenere a disposizione di  una eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.
La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie.
Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione stessa, con i relativi allegati venga trasmessa tempestivamente via pec o raccomandata al committente e all’impresa.

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Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
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Gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sono qualificati dall’art 3 del DPR 380/2001.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la modifica, l’eliminazione e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con sagoma, caratteristiche planivolumetriche, per l’applicazione delle normative sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
Considerato che la normativa IMU prevede di valorizzare l’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione oppure fino alla data in cui, comunque, il fabbricato ristrutturato è utilizzato, si ritiene che se il soggetto passivo vi mantiene la residenza anagrafica e anche la dimora abituale, egli possa considerare il fabbricato come abitazione principale con conseguente esclusione dall’IMU.
Se invece il contribuente ha mantenuto formalmente la residenza anagrafica nell’immobile, ma di fatto non lo utilizza pertanto non ha la dimora abituale, dovrà versare l’IMU sulla base dell’area fabbricabile.  

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Nel caso di una società in cui il la Partita IVA e il Codice Fiscale coincidano, con la cancellazione dal Registro delle Imprese si verifica l’estinzione della società di persone, come la Sas, indipendentemente dall’eventuale sussistenza di rapporti giuridici (attivi o passivi, sostanziali o processuali) ci cui le stesse risultino fare parte.
Con la cancellazione della società ne consegue:

  • Cessa l’assistenza della società, come soggetto di diritto, con perdita di ogni legittimazione sostanziale e processuale.
  • I liquidatori (o i soci amministratori in caso di liquidazione non formale) perdono il potere della società estinta.
  • Cessa di esistere un patrimonio sociale distinto dal patrimonio personale dei soci, su cui i creditori sociali possono soddisfarsi e a cui possano essere imputate eventuali attività non liquidate;
  • I creditori sociali insoddisfatti nella liquidazione possono agire esclusivamente nei confronti dei soci e dei liquidatori (in caso di colpa di questi ultimi).

Tutti gli adempimenti impegneranno il liquidatore per quasi tutto l’anno successivo a quello in cui avviene la cessazione della Partita Iva, sarà obbligatorio trasmettere la dichiarazione Iva dell’intero anno precedente secondo la scadenza ordinaria e utilizzando il modello di dichiarazione dell’anno di invio.
Analogamente dovranno essere trasmesse le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione Irap che va dal primo giorno della messa in liquidazione al termine della stessa (se precedente al 31 dicembre) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello del termine del periodo fiscale. Infine, qualora la cancellazione non sia preceduta da una procedura di liquidazione, gli adempimenti ricorrono in capo ai soci.

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Per fare un cambio di fornitura elettrica in linea di massima non sussistono problemi in quanto gli stessi dati di lettura del contatore, registrati in occasione del cambio di fornitura, dovrebbero essere utilizzati sia dal vecchio che dal nuovo venditore.
Specie per quanto attiene al settore dell’energia elettrica questo passaggio è ulteriormente facilitato dalla presenza di contatori elettrici consultabili da remoto dagli stessi operatori. In pratica però non mandano i disguidi dovuti, per la maggior parte a problemi di comunicazione tra fornitori oppure a problemi di contabilità interna.
Fermo restando che è sempre bene controllare che l’ultima bolletta del vecchio fornitore riporti la dicitura di “bolletta di ultimo consumo”, nel caso in cui pervenga una doppia richiesta di pagamento.
Il reclamo andrà inoltrato al venditore con cui non si ha avuto alcun contratto di fornitura nel periodo di consumo oggetto della bolletta, ovvero al vecchio oppure al nuovo venditore, a seconda dei casi.
Fatte le opportune verifiche questo dovrà provvedere a verificare la propria bolletta restituendo gli importi eventualmente già incassati entro i successivi 20 giorni.

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L’assegnazione agevolata degli immobili, rappresenta un atto traslativo in forza del quale il socio riceve dei beni dalla società a fronte di una riduzione della propria quota.
Al fine delle imposte dirette e indirette, tale atto è paragonato ad una compravendita e comporta il cambio di titolo del bene trasferito.
Pertanto, il calcolo del periodo quinquennale oltre il quale la cessione dell’immobile non è produttiva di plusvalenza imponibile decorre dall’atto di assegnazione. Viceversa, la trasformazione della società in società semplice non rappresenta un atto traslativo, ma una modifica soggettiva del soggetto intestatario degli immobili, quindi la verifica del periodo di possesso ultra quinquennale non decorre dall’atto di trasformazione, ma dal momento in cui la società trasformata ha originariamente acquistato gli immobili.
Per questa ragione è spesso più conveniente la trasformazione in società semplice e la successiva cessione degli immobili, piuttosto che l’assegnazione al socio e la successiva cessione da parte di questi.

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Quando si acquista un’auto i termini di consegna per lo meno approssimativi dovrebbero essere indicati nel contratto, affinchè il loro superamento possa determinare un motivo di risoluzione dello stesso.
L’eventuale e ulteriore richiesta di risarcimento dei danni in questi casi è difficilmente configurabile.
Per procedere in tal senso, invece, sarebbe necessario, dare prova effettiva, e non solo ipotetica, del danno subito e comunque, il ritardo dovrebbe dipendere da un concreto inadempimento del venditore e non già da cause di forza maggiore.

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Il Tribunale Civile di Vicenza ha emesso una sentenza che di fatto cambia la vita ad un cittadino vicentino (M.R. le sue iniziali) che aveva accumulato oltre 160.000,00 euro di debiti con l’agenzia delle Entrate che gli aveva anche pignorato l’abitazione.
Applicando la legge sul sovraindebitamento e sulla liquidazione del patrimonio, l’Associazione Consumatori Azienda e famiglia Tutelata di Schio tramite i suoi legali è riuscita ad ottenere una esdebitazione di oltre 130.000,00 euro di debiti.
Il cittadino pagherà solamente 30.000,00 spalmati nel tempo in base alle sue capacità reddituali comprovate dall’ISEE.
Sono tornato a vivere assieme alla mia famiglia ha dichiarato il cittadino sapendo che non perderò la mia casa.

La legge 197/2022 comma 100 riconosce oltre alla cessione e assegnazione agevolata, anche la possibilità alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili diversi da quelli strumentali, di trasformarsi in società semplice entro il 30 settembre a condizioni agevolate.
A fronte di questo, sarà dovuta l’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% nel caso di società di comodo) da applicarsi alla differenza tra il valore normale dei beni posseduti dalla società e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Inoltre la possibilità di utilizzare il valore catastale al posto del valore normale se più vantaggioso.
In caso di riserva in sospensione di imposta, come la riserva di rivalutazione non affrancate, sarà dovuta inoltre l’ulteriore imposta sostitutiva del 13% sull’importo delle riserve da liberare.
La trasformazione non costituisce una fattispecie di cambio di titolarità dei beni, pertanto non sono dovute imposte indirette.

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Il criterio di ripartizione delle spese necessarie per la manutenzione o la conservazione del lastrico solare di proprietà o in uso esclusivo del singolo condomino è dettato dall’art. 1126 del Codice Civile, che stabilisce per un terzo a carico del condomino che ne ha l’uso o la proprietà e per due terzi a capo dei proprietari delle unità immobiliari a esso sottostanti.
Nel caso in cui invece il lastrico sia di proprietà comune tra tutti i condomini e quindi svolga la sua unica funzione di copertura dell’edificio o comunque il suo uso sia destinato a tutti i condomini che vi possono collocare le proprie antenne televisive e/o ricetrasmittenti in genere le spese restano a carico della collettività condominiale e ciascuno vi partecipa in base alla propria quota millesimale.
Anche il condomino proprietario di una unità immobiliare sottostante il lastrico che usa in via esclusiva deve concorrere ai due terzi di spese a carico di tutti i condomini, oltre al terzo che grava solo su di lui.
Vi sono però delle eccezioni, nel caso per esempio in cui l’intervento sul lastrico sia conseguenza della mancata manutenzione da parte del condominio, che, avendone la piena disponibilità, non provvede a mantenerlo con la dovuta diligenza.
Il costo della riparazione in questo caso resta a suo completo carico, come l’onere di risarcire i danni di coloro che ne hanno subiti a seguito di infiltrazioni.
Il condominio in quanto custode del lastrico a copertura dell’edificio, è tenuto ad intervenire su di esso qualora il singolo condomino che ne fa uso esclusivo, si astenga dal farlo.
Alle strutture sottostanti interne al lastrico dell’immobile invece, spetta al suo proprietario, salvo che il loro danneggiamento non abbia origine dal sovrastante astrico male mantenuto.

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Il soggetto che attiva la procedura della rinuncia dell’eredità a distanza di tempo dall’apertura della successione risulta non avere mai assunto la veste giuridica di erede.
Pertanto, legittimato a provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto sarà colui che ricopre la qualifica di erede nel periodo utile alla presentazione della dichiarazione stessa.
Simili considerazioni (ed effetti) vanno rilevate in merito al riconoscimento dell’eventuale quota di credito d’imposta, risultante dalla dichiarazione del decuius, che non potrà quindi essere attribuita al rinunziante.
Quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione delle spese funerarie nella misura del 19% calcolata su importo massimo di 1550 € (se titolare di un reddito lordo non superiore a 120mila euro), sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

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