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Se una società di capitali possiede un immobile concesso in locazione ad un’altra società di capitali e il contratto è stipulato per uso deposito con la clausola che le attività svolte non comporteranno contatti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
L’attività di deposito merci in un magazzino non gode del diritto di prelazione di cui all’art. 38 della legge 392/1978, infatti, il diritto di prelazione è volto a proteggere l’avviamento commerciale ed agevolare il modo di essere di una determinata zona attraverso il mantenimento dei punti vendita esistenti, soltanto nel caso in cui l’immobile sia utilizzato per lo svolgimento di una attività che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Di conseguenza, non è configurabile la prelazione riguardo un magazzino nel quale viene depositata e prelevata merce.

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Si chiede se un avvocato in regime forfettario, a fronte della pubblicazione occasionale di un contributo su una rivista giuridica, riceve un pagamento di diritti d’autore, tale compenso può essere detratto nel regime forfettario?
I proventi consegnati a titolo di diritto d’autore fanno cumulo, previa riduzione del 25% o del 40%, se il percettore è di età inferiore ai 35 anni, ex art 54 comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986) con il reddito dello stesso ordinariamente conseguito in regime forfettario, così come risulta determinato dall’applicazione si compensi percepiti dal pertinente coefficiente di redditività.  Il complessivo imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva, sarà costituito dalla sommatoria delle due tipologie reddituali.
La fattura per il conseguimento dei diritti d’autore non è dovuta, trattandosi di operazione “fuori campo IVA”, sebbene, di prassi, per la loro certificazione ne venga richiesta l’emissione. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni descritte, il reddito derivante dallo sfruttamento del diritto d’autore va automaticamente assoggettato a tassazione mediante dichiarazione nel quadro RL, sezione III, del modello Redditi Pf.

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Se in un condominio verranno effettuate opere con agevolazione del 110 per cento, ed un condomino non fruirà dello sconto in fattura cosa succede?
L’articolo 119 comma 11.DI 34/2020 stabilisce che l’asseverazione e il visto di conformità sono adempimenti necessari non solo in caso di opzioni per la cessione o lo sconto, ma anche in caso di fruizione del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Le spese professionali connesse all’intervento condominiale, dovranno essere ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle condominiali, a prescindere dalle rispettive modalità di fruizione del beneficio.

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Il calendario del superbonus del 110% è sempre in evoluzione, le ultime modifiche sono state apportate dalla legge di Bilancio 2023, con la proroga per le villette al 30 settembre 2023. Elenchiamo quindi i soggetti che riescono a mantenere l’agevolazione nella misura del 110% anche nel 2023. La riduzione del superbonus del 110% al 90% per il 2023 prevista dal decreto Aiutiquater per i condomini non si applica se contemporaneamente:

  • Entro il 18 novembre 2022 risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, tale azione deve essere attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea nel caso di condomini dove non sia stato nominato un amministratore, anche se non obbligatorio, sarebbe preferibile, avere avuto una data certa di tutto ciò, tramite invio anche via pec. La delibera dovrebbe contenere l’importo e il dettaglio complessivo dei lavori, la ripartizione delle spese e la ditta che ha eseguito i lavori.
  • Entro il 31 dicembre 2022 risulti presentata la Cila-superbonus, in alternativa la riduzione del superbonus del 110% al 90% per il 2023 non si applica se contemporaneamente: dal 19 al 24 novembre 2022, risulta adottata la suddetta delibera assembleare, e;
  • Entro il 25 novembre 2022 risulti presentata la Cila-superbonus.

Per gli (interventi diversi effettuati dal condomini), quindi, per i proprietari unici di edifici con unità da due a quattro, e per le Onlus , le Odv e le Aps con immobili non in condominio, la riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023 prevista dal decreto Aiuti quater non si applica se alla data del 25 novembre 2022 risulta già presentata al Cila-superbonus, in questo caso non serve alcuna delibera del proprietario. Inoltre per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici la riduzione non si applica per il 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.
Se non si è riusciti a rispettare tali scadenze, comunque, per tutti i pagamenti che sono stati effettuati entro il 31dicembre 2022 si può beneficiare della detrazione del superbonus nella misura del 110, prima della riduzione al 90% prevista per il 2023.
In ogni caso per tutti questi soggetti, il superbonus scenderà al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025.

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Solo le Onlus , le Odv e le Aps, possono beneficiare dell’aumento dei limiti di spesa per il superbonus dell’art. 119, le detrazioni del superbonus al 110% spetta fino al 2025, a prescindere dalle condizioni imposte alle altre Onlus e Aps per mantenere il 110% per il 2023.
Però, va detto che non si comprende perché questa proroga sia contenuta nel comma 8-ter dell’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n° 34 dedicato agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Si spera che ciò non voglia limitare l’applicazione della proroga solo a questi territori.

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Secondo quanto stabilito dall’art. del codice civile art. 896 qualora si protendono rami di alberi del vicino nella proprietà si può in qualunque momento costringerlo a tagliarli inoltre potrà egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel sul fondo.
Questa norma applicabile anche nell’ipotesi in cui la proprietà degli alberi sia dell’amministrazione comunale, non prevede la possibilità, salva l’ipotesi delle radici, di procedere al taglio dei rami senza l’autorizzazione della proprietà dell’albero, che sarà necessario avvisare l’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’ordine di potatura.
Tuttavia se si agisce in autonomia senza il rispetto della normativa al taglio dei rami non autorizzato, si potrebbe incorre ad elementi di responsabilità sia civili che penali.

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Se viene venduto un appartamento e al momento della vendita il precedente proprietario aveva già pagato tutte le spese condominiali, l’amministratore a norma dell’art. 1130 n° 9 è tenuto a fornire al condomino che ne faccia richiesta, l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Ciò accade per lo più quando l’immobile viene venduto, in modo che l’acquirente sia certo di non dover supportare spese non di sua competenza.
Pertanto, l’ex condomino che ha versato tutte le somme richiestegli dall’amministratore, può chiedere al condominio la restituzione delle maggiori somme corrisposte sempre che, tutto ciò sia frutto di un errore dell’amministratore nel calcolo degli importi richiesti. Se invece la richiesta si fonda su una presunta irregolarità risultante da delibere precedentemente assunte e non impugnate è pacifica la sua infondatezza, non potendo l’ex condomino lamentarsi della sua negligenza nell’avere omesso di impugnare avanti l’autorità giudiziaria le delibere con cui l’assemblea gli ha addebitato maggiori somme rispetto a quelle da lui dovute.

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Se al termine di una locazione un conduttore non consegna le chiavi dell’immobile al locatore lo stesso dovrà ottenere un titolo esecutivo mediante la procedura di sfratto per cessata locazione (art.657-669 del Codice di Procedura Civile) il procedimento andrà instaurato avanti al tribunale del luogo dove si trova l’immobile.
Ottenuto tale titolo il proprietario dovrà promuovere l’azione di rilascio (sfratto).
Nel caso all’interno venissero trovati mobili o altro di proprietà del conduttore il proprietario dovrà procedere all’offerta per intimazione, se il creditore si rifiuta di ritirarli il locatore dovrà eseguire il deposito dei bene, che una volta accettato dal creditore, estingue l’obbligazione.
In caso contrario dovrà farsi autorizzare dal tribunale a venderli come beni pignorati e depositarne il prezzo.
Entrambe le procedure impongono la notifica di atti per i quali, se il destinatario risulta irreperibile si dovrà utilizzare il il procedimento previsto dall’art. 143 del codice di procedura civile della notificazione a persone di residenza, domicilio o dimora sconosciuti.
Pertanto si tratta di una attività alquanto lunga e dispendiosa necessariamente gestita da un legale.

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I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di entrambi i genitori.
I nonni e bisnonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con nipoti minorenni, (art. 317 bis del Codice Civile) tanto che, per far valere le proprie ragioni, possono rivolgersi al Tribunale per minorenni.
Il secondo comma di questo articolo 317 bis, prevede però, che il giudice deve adottare i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dei minori.
Il carattere del rapporto nonno-nipote indica una spontaneità di relazione non una coercizione: il mantenimento di rapporti significativi non può essere assicurato tramite la costituzione del bambino a una relazione sgradita e non voluta, quindi nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto 12 anni, ma va valutata la possibilità di individuare strumenti capaci di creare la necessaria spontaneità nella relazione.

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In genere si ritiene che per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) sia ancora possibile andare in pensione con 15 anni di contributi, purchè siano stati autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 Dicembre 1992, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al DPR 1432/1971 e successive modificazioni e integrazioni.
Per usufruire di tale deroga, come previsto dall’INPS, è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si colleghi entro la data del 26 dicembre 1992.
Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

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