×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 802

Nel caso in cui capitasse di trovarsi addebitata in cc una somma il cui ordine di bonifico non è mai stato disposto è probabile che la banca sia corresponsabile (con il vero e proprio truffatore) per non avere disposto idonei sistemi antifrode.
La diligenza dell’accordo bancario implica l’obbligo di adozione di un modello organizzativo adeguato alla tipologia di operazione posta in essere, tenendo conto che l’attività bancaria rientra nella categoria delle attività pericolose, ex art 2050 del codice civile.
È orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici, spetta all’istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente e l’eventuale uso di codici di accesso al sistema da parte di terzi rientra nel rischio professionale dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche volte a verificare la riferibilità.
Pertanto se la banca non dimostra la riconducibilità delle operazioni contestate, né di avere adottato tutte le misure idonee per salvaguardare la sicurezza del correntista, essa non può ritenersi estranea all’accaduto.
Qualora succedesse si consiglia di rivolgersi all’Abf (arbitro bancario finanziario) autorità deputata a dirimere controversie di tal genere.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it

Se in un condominio viene indetta un’assemblea condominiale e un condomino non intende partecipare all’assemblea ne attribuire delega, non risulta la sussistenza di una norma specifica che imponga all’amministratore di condominio (o al presidente dell’assemblea, se a conoscenza) di allegare al verbale documenti o lettere su richiesta del singolo condomino assente.
Infatti l’art. 1130 n°7 del Codice Civile si limita a stabilire che l’amministratore deve curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee.
Nel registro del verbale delle assemblee sono altresì annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni e le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta.
Pertanto la decisione spetta all’assemblea che può anche decidere di non allegare documenti o altro, ritenendoli esempio non pertinenti.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Quesito: Se un contribuente indica nel quadro VH, ai righi VH3, VH6 e VH9, anziché un debito, un credito pari a € 1.000 per ogni trimestre. Questo procede poi a liquidare correttamente l’intera IVA annuale al rigo VL32.
Tale comportamento, pur non generando evasione d’imposta (facendo così, di fatto, slittare in versamento della stessa a saldo) configura una dichiarazione infedele?
Nella situazione esposta, non si configura l’ipotesi di dichiarazione infedele, in base all’articolo 5, comma 4, del Digs 471/1997, si realizza la fattispecie della dichiarazione infedele quando dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta, oppure un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
Nel caso descritto, l’errata compilazione del quadro VH non ha avuto effetti sull’imposta indicata come dovuta e conseguentemente di una dichiarazione infedele, ma esclusivamente di una dichiarazione con dati inesatti.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Le rate per debiti contributivi sono generalmente 24, in determinati casi eccezionali si può arrivare a 36 o a 60.
L’estinzione del debito in 36 rate si può consentire se il ritardo o mancato pagamento dipenda da alcune situazioni rilevanti ossia: procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo; ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di un processo di riorganizzazione o crisi economiche settoriali, riconversione e ristrutturazione; contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti dovuti a vario titolo ed aventi le stesse scadenze .
La dilazione in 60 rate deve essere autorizzata con decreto del ministro del lavoro e con quello dell’Economia ed è prevista solo se il mancato pagamento è dovuto da:
- oggettive incertezze dovute a sopravvenuti orientamenti diversi giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa; fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine fissato dall’art.124 comma 1 del Codice Penale e sempre che l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

Quisito:
Con quale maggioranza l’assemblea condominiale può deliberare di addebitare l’intero debito di un condomino, moroso da più anni, a tutti gli altri condomini in regola con i pagamenti.

-Tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese comuni in base ai rispettivi millesimi, pertanto è nulla la delibera che esonera il condomino moroso dal parteciparvi rinunciando a recuperare il credito che il condominio vanta nei suoi confronti salvo che ciò venga deciso con il consenso unanime dei condomini, che pertanto dovranno tutti partecipare all’assemblea di persona o per delega.
Non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali di condomini morosi.
A tale proposito è intervenuta la Corte di cassazione, stabilendo che l’assenso alla modifica alla convenzione derogativa dei criteri dettati dalla legge o dal regolamento per ripartire gli oneri condominiali può essere modificato anche al di fuori dell’adunanza assembleare, purchè sia osservata la forma scritta richiesta per la convenzione stessa.
Ciò significa che colui che non ha potuto partecipare personalmente all’assemblea e sottoscrivere il relativo verbale contenente la delibera modificata al criterio di riparto, può successivamente esprimere il proprio consenso, portandolo a conoscenza degli altri condomini tramite (raccomandata a/r, oppure pec, posta elettronica o certificata).
L’unanimità è allo stesso modo, richiesta per la delibera istruttiva del fondo morosità, fatta eccezione per il caso di effettiva e dimostrabile urgenza derivante da eventuali azioni esecutive esercitate dai creditori in danno delle parti comuni dell’edificio o di singoli condomini solventi, perché allora può ritenersi legittima la relativa delibera assunta con il solo voto della maggioranza.
Il debito va ripartito tra i condomini solventi su base millesimale, essendo illegittimo prevedere che vi concorrano su base paritaria, versando tutti il medesimo importo.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

QUESITO
Se una persona è disoccupata e il marito è socio al 70% di una srl nella quale l’altro socio è il fratello, può essere assunta come dipendente nell’srl con busta paga e versamento dei contributi?

Per i lavoratori legati da vincoli di parentela con soci amministratori, secondo la circolare INPS 179/1989, il rapporto di lavoro, in via generale, può essere convalidato in quanto esso intercorre con la società e non con i singoli soci.
È necessario verificare il concreto assetto della società al fine di accertare se nel caso di specie sussistano condizioni per il riconoscimento di un vero e proprio lavoro subordinato. Anche tra coniugi operanti in società di capitali, come in questo caso, potrebbe succedere un rapporto di lavoro, ma è indispensabile il requisito della subordinazione, ossia l’effettivo rapporto di dipendenza e che sia dimostrata dai diretti interessati.
Rimane sempre necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, basato, sul concreto ed effettivo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del proprio datore di lavoro.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Per chiedere la cessione dell’obbligo del mantenimento nel caso di separazione e uno dei coniugi convive con altra persona ci si deve rivolgere al giudice, nel frattempo la quota mensile deve essere pagata.
Se tale motivazione sarà ritenuta valida, si potrà ottenere la modifica con decorrenza dal momento della domanda, in relazione ai principi che si stanno facendo strada nella giurisprudenza.
Si potrà eventualmente chiedere indietro quanto versato dopo avere iniziato l’azione di modifica secondo la legge.
Pertanto dalla lettura dell’art. 447 del CC, che si occupa degli alimenti e ne reclude la cedibilità e la compensazione, si sosteneva infatti la irripetibilità del contributo al mantenimento di un coniuge, una volta che questo fosse stato pagato.
La corte suprema ha stabilito che la revoca dell’assegno di mantenimento pagato da un coniuge separato all’altro può operare retroattivamente se, nella valutazione della situazione economica del coniuge beneficiario, è emerso che questo dispone di una stabile capacità lavorativa e reddituale, con conseguente condanna alla restituzione dalla data della domanda dell’ex coniuge.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

Ai fini dell’attestazione dell’avvenuta esecuzione di almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 (art.119,comma 8-bis del dl 2020) l’Agenzia delle entrate si è limitata a chiarire che, qualora il contribuente eserciti l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, ex art 121 del Dl 34/2020, in relazione ai sal (stati avanzamento lavori), “l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del Sal assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori”
Al di fuori del Sal, invece, la norma non ha espressamente indicato documenti necessari ad attestare l’avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30%. Pertanto in assenza di precise indicazioni normative di prassi ufficiale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha affermato che il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30%,dall’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo : libretto delle misure, stato dell’avanzamento dei lavori , rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture)da tenere a disposizione di  una eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.
La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie.
Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione stessa, con i relativi allegati venga trasmessa tempestivamente via pec o raccomandata al committente e all’impresa.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sono qualificati dall’art 3 del DPR 380/2001.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la modifica, l’eliminazione e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con sagoma, caratteristiche planivolumetriche, per l’applicazione delle normative sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
Considerato che la normativa IMU prevede di valorizzare l’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione oppure fino alla data in cui, comunque, il fabbricato ristrutturato è utilizzato, si ritiene che se il soggetto passivo vi mantiene la residenza anagrafica e anche la dimora abituale, egli possa considerare il fabbricato come abitazione principale con conseguente esclusione dall’IMU.
Se invece il contribuente ha mantenuto formalmente la residenza anagrafica nell’immobile, ma di fatto non lo utilizza pertanto non ha la dimora abituale, dovrà versare l’IMU sulla base dell’area fabbricabile.  

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Nel caso di una società in cui il la Partita IVA e il Codice Fiscale coincidano, con la cancellazione dal Registro delle Imprese si verifica l’estinzione della società di persone, come la Sas, indipendentemente dall’eventuale sussistenza di rapporti giuridici (attivi o passivi, sostanziali o processuali) ci cui le stesse risultino fare parte.
Con la cancellazione della società ne consegue:

  • Cessa l’assistenza della società, come soggetto di diritto, con perdita di ogni legittimazione sostanziale e processuale.
  • I liquidatori (o i soci amministratori in caso di liquidazione non formale) perdono il potere della società estinta.
  • Cessa di esistere un patrimonio sociale distinto dal patrimonio personale dei soci, su cui i creditori sociali possono soddisfarsi e a cui possano essere imputate eventuali attività non liquidate;
  • I creditori sociali insoddisfatti nella liquidazione possono agire esclusivamente nei confronti dei soci e dei liquidatori (in caso di colpa di questi ultimi).

Tutti gli adempimenti impegneranno il liquidatore per quasi tutto l’anno successivo a quello in cui avviene la cessazione della Partita Iva, sarà obbligatorio trasmettere la dichiarazione Iva dell’intero anno precedente secondo la scadenza ordinaria e utilizzando il modello di dichiarazione dell’anno di invio.
Analogamente dovranno essere trasmesse le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione Irap che va dal primo giorno della messa in liquidazione al termine della stessa (se precedente al 31 dicembre) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello del termine del periodo fiscale. Infine, qualora la cancellazione non sia preceduta da una procedura di liquidazione, gli adempimenti ricorrono in capo ai soci.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155