Per chi cessa una attività commerciale spetta un indennizzo in base a determinati requisiti in possesso.
È stato previsto dal Dlgs 207/1996 e successive modifiche e integrazioni che per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
Agli uomini che abbiano almeno 62 anni di età e alle donne con almeno 57 anni di età, è necessario che vi sia l’iscrizione, quando cessa l’attività di titolari o coadiutori, nella Gestione dei commercianti Inps.
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alla cessazione definitiva dell’attività commerciale, riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
Agli uomini che hanno almeno 62 anni di età e alle donne con almeno 57 anni di età; è necessario che ci sia l’iscrizione, quando cessa l’attività, per almeno 5 anni in qualità di titolari o dei commercianti Inps.
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alla cessazione definitiva dell’attività commerciale; riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto; cancellazione del titolo dell’attività del registro degli esercenti il commercio e del registro delle imprese.
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Il pedigree è il certificato che riporta l’elenco completo degli ascendenti paterni e materni di un animale, come risultante da appositi libri genealogici.
Per i cani in Italia, l’iscrizione nei libri genealogici è curata dall’Ente Nazionale Cinofila Italiana (Enci), secondo le procedure fissate dal ministro per le Politiche agricole.
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È possibile riconoscere l’anticipo della Naspi, per la contribuzione e l’ingresso in società di capitale, anche in presenza di altri soci, in considerazione della natura del reddito derivante dall’attività lavorativa svolta in ambito societario, qualificato fiscalmente reddito di impresa. (Circolare INPS 174/2017). È ammissibile che l’impresa preesista almeno formalmente e non venga costituita dopo la cessazione di un rapporto.
L’art. 8 del Dlgs 22/2015 stabilisce che le domande intese a ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o dalla presentazione della domanda di Naspi.
La legge afferma che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile con l’anticipo della Naspi e non la fa decadere, purchè si tratti di un buon rapporto di collaborazione.
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Il datore di lavoro, nella sua qualità di titolare dei dati personali, può accedere alle registrazioni della videosorveglianza. Se necessario può autorizzare anche altre persone, ad esempio per ragioni di manutenzione degli impianti, in questi casi sarà necessario un atto formale di nomina al responsabile o al soggetto autorizzato al trattamento. Possono inoltre accedere alle registrazioni anche le autorità di pubblica sicurezza e gli avvocati, in caso di indagini difensive. Non si possono “sorvegliare” i dipendenti tramite app, ma è possibile utilizzare dispositivi digitali, ad esempio per sostituire i tradizionali sistemi di timbratura. I dati personali dei lavoratori dovranno però essere trattati, secondo il principio di minimizzazione del trattamento. Il lavoratore, inoltre, non potrà essere geolocalizzato ne potranno essere controllati i suoi messaggi e le sue mail. Diverso invece è il caso del sistema di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali o sui tablet funzionali nell’attività lavorativa.
Potranno essere quindi trattati soltanto quei dati necessari a garantire la sicurezza del lavoratore e la tutela del patrimonio aziendale.
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Quesito:
Se nel 2006 si è partecipato alla fondazione di una società “Limited” (Ltd) nel Regno Unito. La quota era di una sterlina, pari al 50% del capitale sociale. Non si è mai dichiarato questa partecipazione nel quadro RW, in quanto era ritenuta irrisoria. Con gli anni la società ha lavorato, ma non ha mai distribuito utili ai soci, accumulandoli. Ora i soci voglio chiudere la società e distribuire il capitale/riporto di utili.
Era obbligatorio inserire la partecipazione di una Ltd nel quadro RW? Se ciò fosse stato dovuto cosa si deve fare per risanare la situazione?
Il contribuente avrebbe dovuto indicare la partecipazione nel quadro RW fin dal primo anno di investimento, anche se l’importo non era significativo, in quanto un limite è previsto per i soli depositi e conti correnti. In pratica invece, considerato che per le partecipazioni non quotate, il criterio di indicazione è quello nominale o storico e considerato che non è previsto l’obbligo di adeguare il valore in funzione degli utili maturati, l’eventuale onere in termini sanzionali è irrisorio.
Rimane l’obbligo di assoggettare a tassazione in Italia gli utili, compilando il quadro RM, qualora si tratti di somme percepite senza il tramite di un intermediario residente, liquidando la relativa imposta sostitutiva.
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La coesistenza delle qualità di socio e di amministratore nello stesso soggetto crea una situazione di conflitto di interessi, nell’ipotesi in cui il medesimo esprima il voto nella decisione dell’assemblea dei soci con la quale si determinano gli emolumenti degli amministratori.
Una delibera assunta con la partecipazione determinate dal socio-amministratore e suscettibile di recare danno alla società – mancando un divieto normativo, è annullabile secondo quanto disposto dall’art. 2479 ter secondo comma, del codice civile.
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Quesito
Un appartamento in cui risiedevano due coniugi (l’usufruttuaria dell’immobile e suo marito) la cui proprietà era al 100% della figlia degli stessi. L’usufruttuaria, non pagava l’Imu su di esso. Venendo a mancare la madre e a seguito di ricongiungimento di usufrutto, l’immobile è diventato al 100% di piena proprietà della figlia. Il padre, coniuge superstite della defunta, continua a vivere e risiedere nell’immobile.
Ai fini dell’Imu, è possibile considerare l’immobile come gravato dal diritto di abitazione del coniuge superstite e quindi fruire dell’esenzione Imu?
Va considerato che, in questo caso, non sorga il diritto di abitazione del coniuge superstite, poiché, con il decesso della moglie (usufruttuaria), si verifica l’estinzione del diritto di usufrutto e la nuda proprietà torna ad essere automaticamente proprietaria, in quanto tale soggetto a imposizione.
L’art. 540 del Codice civile stabilisce che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità – sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso dei mobili che la corredano, se di “proprietà “del defunto oppure comuni. Nel caso descritto dal quesito, la defunta non era proprietaria, ma usufruttuaria, pertanto non può sorgere il diritto di abitazione del coniuge superstite.
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L’affitto parziale di un immobile non determina la perdita del diritto all’esonero Imu, in quanto le condizioni di legge richieste (residenza e dimora del possessore) sono comunque rispettare.
L’art. 1, comma 741 della legge 160/2019 di bilancio per il 2020, qualifica come abitazione principale l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e le due condizioni previste dalla norma permangono anche nell’ipotesi di locazione parziale.
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Quesito
Ad una persona fisica, in qualità di amministratore di una srl è stata inflitta una sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali. Tale sanzione viene ora versata all’ente impositore, in forma rateale dalla società in cui la stessa persona è amministratore. Data la solidarietà, è corretto indicare l’importo del debito, per la parte non ancora versata, tra i debiti societari?
In base alla legge, quando un illecito amministrativo è commesso da un rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica (o comunque di un imprenditore), né l’esercizio delle funzioni, la norma prevede unicamente la responsabilità dell’autore della violazione, mentre la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, o l’imprenditore, sono obbligati in solido all’autore della violazione per il pagamento della somma da questo dovuta, salvo il regresso per l’intero.
Pertanto nel caso specifico, trattandosi di vincolo solidale, è corretto rilevare l’importo non ancora pagato nell’ambito dei debiti della società, nell’ipotesi in cui si ritenga che la stessa società sarà definitivamente incisa da tale posta, per impossibilità di recupero a mezzo esercizio dell’azione di regresso, o anche in caso di prevista rinunzia alla stessa azione. Se, invece, si prevede il probabile, fruttuoso esercizio dell’azione di regresso, non appare condivisibile la scelta di rilevare un debito a bilancio della società.
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Nel caso di necessità di lasciare un cane presso una “pensione”, tale struttura, come nei beni mobili, può essere ricondotta al contratto di deposito, di cui all’art. 1766 del cc. A norma del successivo art. 1177, l’obbligo di conservare la cosa depositata, in questo caso l’animale, include anche l’obbligo di custodirla, pertanto il depositario dovrà porre in essere tutti gli sforzi e le attività necessarie per proteggere adeguatamente il bene.
Fatte salve diverse clausole contrattuali, egli potrà esimersi da responsabilità solo ove dimostri che il danneggiamento o deterioramento del bene, sia dovuto a cause esterne e imprevedibili oppure alla natura stessa del bene.
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