I benefici prima casa si possono ottenere anche nell’ipotesi in cui il contribuente non trasferisca nell’abitazione acquistata la propria residenza. Per il legislatore è sufficiente che l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolga la propria attività lavorativa.
L’utilizzo dell’immobile per occasioni brevi, non preclude al contribuente, in termini astratti di mantenervi la residenza.
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Quesito
Nel caso in cui la fornitura di gas in un condominio sia stata regolarmente erogata, ma da parte del fornitore per quattro anni non è stata emessa la bolletta, può il fornitore chiedere il pagamento di consumi oltre i due anni precedenti.
Nel caso di forniture di acqua, luce e gas il termine di prescrizione per il pagamento delle fatture è di due anni.
Pertanto il pagamento delle bollette dopo questo termine, gli stessi potranno vedersi eccepire dal cliente il venire meno del loro diritto di credito a causa dell’eccessivo ritardo per cui si sono mossi.
Si deve considerare che, la prescrizione biennale vale sia in caso di importi che vengano fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza.
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Quesito
Si chiede se la polizza globale fabbricati in un condominio viene stipulata dall’amministratore protegge anche gli immobili dei singoli proprietari, oppure se il proprietario di un immobile è tenuto a stipulare una polizza assicurativa personale per il suo immobile.
In genere la polizza globale fabbricati attiene alle parti comuni dell’edificio elencate nell’art. 1117 del c.c. o nel regolamento di condominio.
Compete all’assemblea stabilire quale debba essere l’estensione della copertura assicurativa della polizza condominiale.
Si veda per tutte, Cassazione, n° 8233, secondo cui l’amministratore di condominio non è legittimato alla stipula di un contratto di assicurazione se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell’assemblea, pertanto compete all’assemblea di condominio, autorizzare l’amministratore alla stipula di una polizza assicurativa volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosso dal condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini.
Si segnala, infine, che esistono prodotti assicurativi sul mercato che coprono anche le proprietà esclusive, garantendo il rischio incendio e scoppio, i danni da eventi atmosferici, la rottura di tubi, il furto e la responsabilità civile verso terzi.
Naturalmente la maggiore estensione della garanzia comporterà un aumento del premio. Dove l’assemblea non approvi l’estensione della garanzia alle proprietà private, ai condomini che siano interessati a questa tipologia di prodotto non rimane che la stipula di polizze private.
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L'INPS, con il messaggio 13032/2005, chiarisce che per i lavoratori che usufruiscono dei permessi previsti dalla legge 104/1992, la quota di tredicesima e altre mensilità aggiuntive è già inclusa nella retribuzione giornaliera di riferimento, quindi è già coperta dall'INPS.
Di conseguenza, il datore di lavoro, nel calcolare l'indennità da anticipare, deve considerare queste mensilità e, al momento del pagamento della tredicesima, deve sottrarre quanto già anticipato con l'indennità per i permessi.
Inoltre, per la maturazione delle ferie, l'INPS specifica che anche le ferie legate ai permessi devono essere corrisposte senza decurtazioni. Infine, riguardo alla maturazione di Rol ed ex-festività, il CCNL Terziario Confcommercio conferma che i permessi per handicap contano per l'anzianità di servizio, quindi ferie, Rol ed ex-festività maturano e vengono pagati normalmente dal datore di lavoro.
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Nel caso in cui percorrendo una strada provinciale un capriolo, un cinghiale o altro tipo di animale attraversasse improvvisamente la strada e l’auto subisse dei danni per i quali non c’è copertura assicurativa si dovrà fare riferimento all’art. 2052 del codice civile a norma del quale il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni causati dall’animale sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse fuggito o smarrito.
Salvo che provi il caso fortuito.
Essendo un animale selvatico non è possibile fare riferimento a un proprietario specifico, ma almeno sotto il profilo civilistico, un responsabile sarà individuabile, tanto nell’ente che ha la proprietà o la custodia della strada, tanto nella Regione, come ente che utilizza il patrimonio faunistico.
Anche la Cassazione si è espressa con la sentenza 12113 del 2020, che le Regioni, in quanto enti titolari di poteri di gestione della fauna selvatica, sono chiamate a rispondere dei danni eventualmente causati agli automobilisti che percorrono strade urbane ed extraurbane.
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Non sono soggetti all’obbligo previdenziale in qualità di collaboratori familiari i pensionati e i lavoratori dipendenti a tempo pieno presso un altro datore di lavoro, nonché coloro che svolgono prestazioni occasionali basate sulla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, individuabili in prestazioni non superiori a 90 gg o 720 ore.
Possono coesistere due lavori ma solo quello in qualità di lavoratrice subordinata è soggetto a contributi, quello come collaboratrice invece non lo è. Fintanto che il rapporto dipendente “principale “rimane full time, le conclusioni non cambiano.
In caso contrario l’attività di collaboratrice familiare non sarebbe assicurabile nella gestione commercianti solo se di tipo occasionale.
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Nel caso di installazione di un impianto di ascensore da parte di alcuni condomini, il condomino che non abbia preso parte all’iniziativa, mantiene un diritto di successiva adesione, a norma dell’art. 1121 del Codice civile.
La contribuzione nelle spese per l’adesione deve essere conforme all’articolo 1123 del Codice civile, con la conseguenza che la quota di ingresso deve essere determinata in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Tale importo, che è costituito dalle somme versate da chi abbia installato l’impianto al netto delle agevolazioni fiscali, oltre a eventuali spese di manutenzione- deve essere rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data del pagamento della quota di partecipazione.
Poi devono essere aggiunti gli interessi sulle somme rivalutate.
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L’incarico dell’amministratore, in base all’articolo 1129, ha durata di un anno e si rinnova per pari periodo in mancanza di una manifestazione contraria dell’assemblea, terminato tale incarico cessa senza più possibilità di rinnovo automatico.
Il rinnovo annuo opera, quindi, eccezionalmente, per favorire una maggiore stabilità iniziale del rapporto di amministrazione, solo alla scadenza del primo anno di mandato, salvo che l’assemblea o l’amministratore non manifestino un espresso dissenso al protrarsi dello stesso, il rinnovo consegue al precedente incarico e non anche al precedente rinnovo, pertanto è fatta salva la dimensione annuale della gestione condominiale, nonché quella del correlato impegno di spesa per il compenso dell’amministratore.
Il rapporto tra amministratore e condominio è disciplinato dalle regole dettate in tema di mandato, il cui oggetto è la gestione per tutta la sua durata, salvo revoca.
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Quesito:
Il proprietario di un appartamento in un condominio che ha concesso in locazione 4+4, scaduto da un mese e ancora occupato dal locatore. Nel condominio è consuetudine che l’inquilino paghi le spese condominiali direttamente sul conto del condominio.
In vista della scadenza della fideiussione rilasciata al proprietario dall’inquilino, è stato chiesto più volte all’amministratore di conoscere eventuali spese condominiali arretrate dell’inquilino senza alcuna risposta.
Si chiede se le spese condominiali sarebbero a carico del proprietario dell’appartamento o se c’è una responsabilità dell’amministratore che non ha messo il proprietario nelle condizioni di fare richiesta di escussione della fideiussione.
Le spese condominiali si ritiene siano sempre a carico del condomino-locatore, non intercorrendo un rapporto fra condominio e inquilino neppure quando, come nel caso del quesito, sia invalsa la prassi per cui il conduttore versa direttamente le spese condominiali sul conto del condominio.
Sicuramente il condomino-locatore può agire nei confronti del suo inquilino per gli oneri condominiali non pagati, ma rimane lui responsabile verso il condominio.
Nel caso della mancata risposta dell’amministratore circa l’avvenuto saldo da parte del conduttore non è sanzionabile e non si può allo stesso attribuire una responsabilità per la mancata escussione della fideiussione da parte dal condominio-locatore, dal momento che questi avrebbe potuto chiedere al suo conduttore le pezze giustificative dei pagamenti per le spese condominiali ed eventualmente azionare la garanzia.
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QUESITO:
Una società a responsabilità limitata intende trasformarsi in società semplice, fruendo delle agevolazioni previste dall’art. 1 della legge Bilancio per il 2023, oltre a liquidità e immobili, la società ha in bilancio da molti esercizi una riserva di rivalutazione monetaria ( in sospensione dell’imposta) che, nella trasformazione non verrà più evidenziata. Tale riserva può essere assoggettata all’imposta sostitutiva nella misura del 13%.
La risposta è affermativa, in caso di trasformazioni agevolata, l’art. 1 comma 101della legge bilancio per il 2023 stabilisce che, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta, che vengono annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 %. Non rileva, ai fini dell’applicazione di tale ultima imposta sostitutiva, il fatto che la riserva sia iscritta in bilancio da molti esercizi.
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