×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 802

Quesito:
Si chiede se alla nascita di un figlio si possa registrare il cognome del padre, il nome del figlio e in aggiunta la virgola, il cognome della madre.

Per quanto riguarda il cognome, dopo i plurimi interventi della Corte Costituzionale, risulta imprescindibile l’accordo tra i genitori nel caso vogliano attribuire uno solo dei cognomi al figlio, in mancanza di un accordo, dovranno attribuirsi entrambi i cognomi, nell’ordine deciso dai genitori, precisando che in caso di disaccordo anche su questo, si riterrà necessario l’intervento del giudice per risolvere la controversia.
Per quanto riguarda il nome, l’art. 35 del Dpr 396/2000 prevede la possibilità di un solo nome o più nomi fino a tre. Se i nomi sono separati dalla virgola, nei certificati appare solo il primo.  Quindi nell’ipotesi descritta dal quesito, quel secondo “nome” (corrispondente al cognome materno e preceduto dal primo nome e da una virgola) non apparirà nei documenti.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

Nei casi di ristrutturazioni di condominio, il condomino ha diritto di ottenere la visione della documentazione condominiale, in base alle norme sul rapporto di mandato e a norma dell’art. 1130-bis del Codice Civile.
Tale principio vale anche per documentazioni di opere straordinarie.
Il condomino se non ha avuto visione di tale documentazione può rifiutarsi di approvare le spese manifestando all’assemblea il motivo per cui non vuole procedere all’approvazione.
Eventualmente il condomino potrebbe anche impugnare la delibera in base all’art. 1137 del Codice Civile, per non avere potuto partecipare alla stessa in modo informato e consapevole.
Se la visione della documentazione condominiale viene negata, costituisce un inadempimento grave agli obblighi di mandato.
La stessa assemblea potrebbe revocare l’amministratore a maggioranza.
Tutto ciò senza contare la possibilità di revoca giudiziale per gravi irregolarità previste dall’art.1129 del Codice Civile.

 Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carta di credito o carta di debito (circolare 17/E/2023) essendo irrilevante che la transazione di pagamento sia avvenuta mediante pos “fisico”, in negozio o tramite procedura online.
Viene confermata che anche per l’anno 2025 la detrazione del 50% si applica su un importo massimo di cinquemila euro.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM GROUP SRL
VIA FUSINATO NR.1 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Quesito:
Il proprietario di un appartamento che fa parte di un condominio vorrebbe affittare tre camere con servizio di bed and breakfast.
Per avviare l’attività è necessario che l’assemblea sia d’accordo o può procedere senza alcun permesso?

Il proprietario di un appartamento, ma anche il conduttore, a patto che il contratto d’affitto lo preveda, può destinare l’intero alloggio o soltanto alcune stanze all’attività di bed and breakfast, senza il preventivo consenso dell’assemblea.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM GROUP SRL
VIA FUSINATO NR.1 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo e impiegati nella pubblicità.
Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

L’opzione per la cedola secca per i contratti di locazione breve si esercita con riferimento a ciascun contratto, indipendentemente dal fatto che l’intermediario sia lo stesso, fatta salva solo l’ipotesi in cui siano locate in periodi anche solo parzialmente coincidenti più porzioni della stessa unità abitativa.
Soltanto in questo ultimo caso, l’opzione esercitata per il primo contratto vincola anche quelli successivi.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

C’è anche questa possibilità, in quanto il regolamento con cui l’INPS ha disciplinato le dilazioni, prevede che il contribuente in base alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di alcune valutazioni, può presentare alla sede competente territoriale dei crediti oggetto della dilazione in corso principale, una domanda per poter accedere a un piano di “rateazione breve” di durata non superiore a sei mesi che possa consentire a fronte di una mancanza di liquidità temporanea, all’effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purchè regolarmente denunciata o imposta.
Tale operazione può essere effettuata per una sola volta nel corso della rateazione principale e con un pagamento da effettuare con un numero massimo di sei rate mensili; il periodo dilazionabile potrà essere: tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti ed un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.  Chi utilizza tale modalità e provvede al versamento delle rate richieste, nel numero massimo di 6, manterrà il requisito di correttezza contributiva; in tal caso il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto pagamento, delle rate in conto della “rateazione breve”.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale è irrilevante ai fini della successiva assunzione della partita Iva in regime forfettario, nel senso che non vi è un reddito da lavoro dipendente o autonomo abituale che potrebbe inficiare l’applicazione dell’aliquota ridotta start up; le prestazioni occasionali realizzano, infatti, reddito diverso ex articolo 67 del Dpr 917/1986 (Tuir) e non reddito professionale, ex articolo 53 del Tuir. I compensi sono realizzati solo da chi svolge attività abituale di lavoro autonomo, non occasionale. Pertanto non si vedono ostacoli all’applicazione del regime forfettario con aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

QUESITO:

Sul versamento della compatibilità professionale e della funzione di controllo, se una società fosse stata costituita in forma di srls sarebbe cambiato qualcosa?
Non sarebbe cambiato nulla…
Il decreto 155 del 26 luglio 2022 del ministero dello Sviluppo Economico, emanato in base al decreto legislativo 183 del 8 novembre 2011prevede la possibilità di inserire nello statuto che “la revisione legale dei conti è affidata a un organo di controllo/revisore nominato nella persona iscritta all’apposito registro ai sensi di legge”.
Tale previsione, del tutto nuova in quanto non contemplata nello statuto standard della società a responsabilità limitata semplificata non telematica, risolve alcuni interrogativi, tra cui il quesito.
Il fatto che la società a responsabilità limitata semplificata in questione incorra nell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per superamento di almeno uno dei parametri dimensionali previsti dall’art. 2477 del Codice civile, non necessariamente determina l’obbligo di trasformazione della stessa in società a responsabilità limitata ordinaria, essendo possibile una modifica dell’atto costitutivo standard al fine di tener conto delle possibilità offerte dal decreto 155 del luglio 2022.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Il contratto “concordato” scade con il triennio e solo alla prima scadenza si intende prorogato di due anni, alla scadenza del contratto stesso, in mancanza di disdetta motivata da parte del locatore, si rinnova per un altro triennio e prosegue per altri due. I termini di durata del contratto sono tassativamente indicati dalla legge (art. 2 comma 5, legge 431/1998) e non possono essere derogati dalle parti.
Pertanto scaduta la proroga biennale, sostanzialmente si da via a un nuovo contratto, che può prevedere anche condizioni economiche diverse e che essendo nuovo è soggetto a nuova registrazione, contestualmente alla quale deve essere comunicata la volontà di optare per la tassazione mediante applicazione della cedolare secca, che sostituirà Irpef, addizionali e imposta di bollo o di registro.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM GROUP SRL
VIA FUSINATO NR.1 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it