×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 802

Primo Piano

Primo Piano (184)

Quesito:
Se nel 2006 si è partecipato alla fondazione di una società “Limited” (Ltd) nel Regno Unito. La quota era di una sterlina, pari al 50% del capitale sociale. Non si è mai dichiarato questa partecipazione nel quadro RW, in quanto era ritenuta irrisoria. Con gli anni la società ha lavorato, ma non ha mai distribuito utili ai soci, accumulandoli. Ora i soci voglio chiudere la società e distribuire il capitale/riporto di utili.
Era obbligatorio inserire la partecipazione di una Ltd nel quadro RW? Se ciò fosse stato dovuto cosa si deve fare per risanare la situazione?

Il contribuente avrebbe dovuto indicare la partecipazione nel quadro RW fin dal primo anno di investimento, anche se l’importo non era significativo, in quanto un limite è previsto per i soli depositi e conti correnti. In pratica invece, considerato che per le partecipazioni non quotate, il criterio di indicazione è quello nominale o storico e considerato che non è previsto l’obbligo di adeguare il valore in funzione degli utili maturati, l’eventuale onere in termini sanzionali è irrisorio.
Rimane l’obbligo di assoggettare a tassazione in Italia gli utili, compilando il quadro RM, qualora si tratti di somme percepite senza il tramite di un intermediario residente, liquidando la relativa imposta sostitutiva.

 Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

La coesistenza delle qualità di socio e di amministratore nello stesso soggetto crea una situazione di conflitto di interessi, nell’ipotesi in cui il medesimo esprima il voto nella decisione dell’assemblea dei soci con la quale si determinano gli emolumenti degli amministratori.
Una delibera assunta con la partecipazione determinate dal socio-amministratore e suscettibile di recare danno alla società – mancando un divieto normativo, è annullabile secondo quanto disposto dall’art. 2479 ter secondo comma, del codice civile.

 Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

Quesito
Un appartamento in cui risiedevano due coniugi (l’usufruttuaria dell’immobile e suo marito) la cui proprietà era al 100% della figlia degli stessi. L’usufruttuaria, non pagava l’Imu su di esso. Venendo a mancare la madre e a seguito di ricongiungimento di usufrutto, l’immobile è diventato al 100% di piena proprietà della figlia. Il padre, coniuge superstite della defunta, continua a vivere e risiedere nell’immobile.
Ai fini dell’Imu, è possibile considerare l’immobile come gravato dal diritto di abitazione del coniuge superstite e quindi fruire dell’esenzione Imu?

Va considerato che, in questo caso, non sorga il diritto di abitazione del coniuge superstite, poiché, con il decesso della moglie (usufruttuaria), si verifica l’estinzione del diritto di usufrutto e la nuda proprietà torna ad essere automaticamente proprietaria, in quanto tale soggetto a imposizione.
L’art. 540 del Codice civile stabilisce che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità – sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso dei mobili che la corredano, se di “proprietà “del defunto oppure comuni. Nel caso descritto dal quesito, la defunta non era proprietaria, ma usufruttuaria, pertanto non può sorgere il diritto di abitazione del coniuge superstite.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

L’affitto parziale di un immobile non determina la perdita del diritto all’esonero Imu, in quanto le condizioni di legge richieste (residenza e dimora del possessore) sono comunque rispettare.
L’art. 1, comma 741 della legge 160/2019 di bilancio per il 2020, qualifica come abitazione principale l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e le due condizioni previste dalla norma permangono anche nell’ipotesi di locazione parziale.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Quesito
Ad una persona fisica, in qualità di amministratore di una srl è stata inflitta una sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali. Tale sanzione viene ora versata all’ente impositore, in forma rateale dalla società in cui la stessa persona è amministratore. Data la solidarietà, è corretto indicare l’importo del debito, per la parte non ancora versata, tra i debiti societari?

In base alla legge, quando un illecito amministrativo è commesso da un rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica (o comunque di un imprenditore), né l’esercizio delle funzioni, la norma prevede unicamente la responsabilità dell’autore della violazione, mentre la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, o l’imprenditore, sono obbligati in solido all’autore della violazione per il pagamento della somma da questo dovuta, salvo il regresso per l’intero.
Pertanto nel caso specifico, trattandosi di vincolo solidale, è corretto rilevare l’importo non ancora pagato nell’ambito dei debiti della società, nell’ipotesi in cui si ritenga che la stessa società sarà definitivamente incisa da tale posta, per impossibilità di recupero a mezzo esercizio dell’azione di regresso, o anche in caso di prevista rinunzia alla stessa azione. Se, invece, si prevede il probabile, fruttuoso esercizio dell’azione di regresso, non appare condivisibile la scelta di rilevare un debito a bilancio della società.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Nel caso di necessità di lasciare un cane presso una “pensione”, tale struttura, come nei beni mobili, può essere ricondotta al contratto di deposito, di cui all’art. 1766 del cc. A norma del successivo art. 1177, l’obbligo di conservare la cosa depositata, in questo caso l’animale, include anche l’obbligo di custodirla, pertanto il depositario dovrà porre in essere tutti gli sforzi e le attività necessarie per proteggere adeguatamente il bene.
Fatte salve diverse clausole contrattuali, egli potrà esimersi da responsabilità solo ove dimostri che il danneggiamento o deterioramento del bene, sia dovuto a cause esterne e imprevedibili oppure alla natura stessa del bene.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

I benefici prima casa si possono ottenere anche nell’ipotesi in cui il contribuente non trasferisca nell’abitazione acquistata la propria residenza. Per il legislatore è sufficiente che l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolga la propria attività lavorativa.
L’utilizzo dell’immobile per occasioni brevi, non preclude al contribuente, in termini astratti di mantenervi la residenza.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Quesito
Nel caso in cui la fornitura di gas in un condominio sia stata regolarmente erogata, ma da parte del fornitore per quattro anni non è stata emessa la bolletta, può il fornitore chiedere il pagamento di consumi oltre i due anni precedenti.

Nel caso di forniture di acqua, luce e gas il termine di prescrizione per il pagamento delle fatture è di due anni.
Pertanto il pagamento delle bollette dopo questo termine, gli stessi potranno vedersi eccepire dal cliente il venire meno del loro diritto di credito a causa dell’eccessivo ritardo per cui si sono mossi.
Si deve considerare che, la prescrizione biennale vale sia in caso di importi che vengano fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza.


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

Quesito
Si chiede se la polizza globale fabbricati in un condominio viene stipulata dall’amministratore protegge anche gli immobili dei singoli proprietari, oppure se il proprietario di un immobile è tenuto a stipulare una polizza assicurativa personale per il suo immobile.

In genere la polizza globale fabbricati attiene alle parti comuni dell’edificio elencate nell’art. 1117 del c.c. o nel regolamento di condominio.
Compete all’assemblea stabilire quale debba essere l’estensione della copertura assicurativa della polizza condominiale.
Si veda per tutte, Cassazione, n° 8233, secondo cui l’amministratore di condominio non è legittimato alla stipula di un contratto di assicurazione se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell’assemblea, pertanto compete all’assemblea di condominio, autorizzare l’amministratore alla stipula di una polizza assicurativa volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosso dal condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini.
Si segnala, infine, che esistono prodotti assicurativi sul mercato che coprono anche le proprietà esclusive, garantendo il rischio incendio e scoppio, i danni da eventi atmosferici, la rottura di tubi, il furto e la responsabilità civile verso terzi.
Naturalmente la maggiore estensione della garanzia comporterà un aumento del premio. Dove l’assemblea non approvi l’estensione della garanzia alle proprietà private, ai condomini che siano interessati a questa tipologia di prodotto non rimane che la stipula di polizze private.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM GROUP SRL
VIA FUSINATO NR.1 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

L'INPS, con il messaggio 13032/2005, chiarisce che per i lavoratori che usufruiscono dei permessi previsti dalla legge 104/1992, la quota di tredicesima e altre mensilità aggiuntive è già inclusa nella retribuzione giornaliera di riferimento, quindi è già coperta dall'INPS.
Di conseguenza, il datore di lavoro, nel calcolare l'indennità da anticipare, deve considerare queste mensilità e, al momento del pagamento della tredicesima, deve sottrarre quanto già anticipato con l'indennità per i permessi.
Inoltre, per la maturazione delle ferie, l'INPS specifica che anche le ferie legate ai permessi devono essere corrisposte senza decurtazioni. Infine, riguardo alla maturazione di Rol ed ex-festività, il CCNL Terziario Confcommercio conferma che i permessi per handicap contano per l'anzianità di servizio, quindi ferie, Rol ed ex-festività maturano e vengono pagati normalmente dal datore di lavoro.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM GROUP SRL
VIA FUSINATO NR.1 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it