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Primo Piano

Primo Piano (127)

Con le ferie collettive, ossia il periodo in cui un’attività lavorativa chiude per un periodo dando la possibilità ai dipendenti del riposo, il datore è tenuto al pagamento della retribuzione per i soli giorni maturati in capo ai dipendenti che non hanno un ammontare di giorni sufficienti a coprire l’intero periodo di chiusura aziendale.
Possono però retribuire anche il periodo eccedente, anticipando le ferie che gli stessi matureranno nei mesi successivi.
Durante tale periodo di ferie è possibile ottenere il differimento dei termini del pagamento dei contributi INPS.
Infatti il datore di lavoro deve presentare la domanda entro il 31 maggio di ogni anno.
L’INPS può autorizzare lo spostamento degli adempimenti di un solo mese, anche se il periodo di ferie viene fruito a cavallo dei due mesi.
La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini previsti dalla  legge.
Ad esempio, se il termine di cui viene chiesto il differimento è dal 20 dicembre (relativo a novembre) il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 gennaio e la presentazione del flusso Uniemens (comunicare mensilmente all’INPS i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi) dovrà avvenire entro il 31 gennaio.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

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V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
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I lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie e i riposi da loro maturati a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di poter consentire a questi di assistere i figli minori che hanno bisogno di cure costanti, nella misura e  alle condizioni secondo le modalità stabilite nel rispettivi contratti collettivi  (anche aziendali) applicabili  al rapporto di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Nel caso in cui una persona ereditasse da sua madre i 2/6 di un immobile, dopo averne già ereditato 1/6 da padre nel 2003 e la parte restate ad un fratello con le stesse modalità avendo questo stabile in locazione a terzi volendo cedere le quote a una società immobiliare si chiede se la plusvalenza generata dalla cessione, che avviene prima dei 5 anni dell’acquisizione da parte di tali fratelli , è soggetta a tassazione e se tale plusvalenza, essendo pensionata in regime di quota 100 e che maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027, potrebbe avere  conseguenze nel trattamento pensionistico.

- Il titolo di acquisizione dell’unità abitativa per successione ereditaria sottrae all’obbligo previsto all’0art 67 (Dpr 917/1986), in funzione della quale l’eventuale plusvalenza realizzata in seguito alla vendita non è soggetta a prelievo di imposta, neppure nell’evenienza in cui la durata del possesso sia inferiore a 5 anni.

-Nel caso in cui la vendita fosse redditualmente rilevante ( come potrebbe essere nel caso di una cessione di terreno edificabile), la tipologia di reddito così conseguito non interferirebbe con il diritto a percepire la pensione maturata nel regime di quota 100.

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Se un professionista ha emesso e incassato nel 2022, fatture per prestazioni professionali con ritenuta d’acconto e gli viene chiesto lo storno successivamente alla registrazione, come si dovrà comportare.
Se un’operazione per la quale è stata emessa fattura e successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di una dichiarazione di nullità, annullamento /revoca, restituzione rescissione o simili, o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente o prestatore del servizio, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Le note di credito in diminuzione, sono facoltative a differenza di quelle in aumento. Pertanto, per il suddetto caso, si potrà emettere nota di credito a totale storno della fattura emessa, oppure procedere al rimborso della somma percepita al netto della ritenuta.

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Per quanto riguarda la rottamazione quater è esclusa ogni forma di compensazione ex art.17, mediante crediti disponibili, da effettuare nel modello F24.
I pagamenti delle somme dovute per la definizione agevolata in un’unica soluzione, potranno essere effettuati solo utilizzando i bollettini precompilati allegati alle comunicazioni o mediante la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi, o tramite versamento diretto, recandosi agli sportelli dell’agente della Riscossione.

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L’art. 139 del Codice di procedura civile stabilisce che, se la notifica di un atto non può avvenire in mani proprie, la consegna di copia dell’atto può essere effettuata nell’ordine a uno dei seguenti soggetti:
- Persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o all’azienda;
- Portiere dello stabile;
- Vicino di casa.

Ogni volta che una notifica non avviene nelle mani del destinatario, l’agente che effettua la notifica deve darne notizia al contribuente tramite raccomandata.
In base all’art. 139 per le notifiche civili la raccomandata è necessaria solo quando la notifica avviene nelle mani del portiere o del vicino di casa, mentre, come stabilito dall’art. 60, nelle notifiche tributarie la raccomandata è imposta ogniqualvolta il contribuente e il consegnatario non coincidano e quindi, per esempio, quando l’atto è consegnato a un familiare (moglie o figli) a un addetto alla casa, al proprietario o al vicino di casa.
Quando si ritiene che la notifica di un atto impositivo e cartelle sia inesistente (nel senso che il contribuente non abbia preso visione degli atti), si potrà ricorrere contro l’atto successivo alla cartella, che sarà notificato dalla Riscossione, quale l’intimazione ad adempiere o il provvedimento di misura cautelare o esecutiva, domandandone la nullità per violazione dell’art. 19.

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Ad oggi non esiste alcun argomento o normativa specifica che obblighi le banche ad accettare richieste di chiusura di un conto corrente pervenuta a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Si precisa inoltre che non tutte le banche richiedono una comunicazione di chiusura del proprio conto corrente con raccomandata A/R (con avviso di ricevimento), questo modo è sicuramente preferibile in quanto si ha la certezza che l’istituto bancario abbia ricevuto tale richiesta.
Ci sono vai modi di presentare la richiesta di chiusura:
- La consegna a mano della richiesta di chiusura del cc dove risulta aperto o presso una filiale della stessa banca;
- L’invio di Raccomandata mezzo posta;
- La consegna a mano in una diversa banca dove il cliente intrattiene un altro cc, ma solo nel caso in cui egli possa essere considerato “consumatore”.
Il motivo per cui non è possibile chiudere un cc tramite PEC (posta elettronica certificata) risiede nel fatto che, al momento della chiusura è necessario restituire libretti di assegni in proprio possesso, come pure le carte di debito e di credito che dovranno essere annullate. La restituzione di quanto detto può avvenire anche a mezzo posta con l’inserimento nella busta inviata a mezzo raccomandata a/r.
Pertanto è comprensibile che le banche non accettino una procedura di chiusura del conto tramite PEC, ma devono sempre accettare una chiusura di conto tramite Raccomandata anche a mano.

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Per la chiusura agevolata delle liti pendenti è stabilito che si perfeziona con la presentazione della domanda con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023, se gli importi dovuti superano mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima, vengono applicati gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Dal 2023 gli interessi legali sono applicabili nella misura del 5% annuo.
È esclusa la compensazione prevista dall’art 17 del decreto legislativo 241/1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata. Se non ci sono importi da pagare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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Cerchiamo di fare chiarezza.
Un soggetto privo di una qualsivoglia contribuzione può percepire l’assegno sociale o la pensione di cittadinanza in forza non della propria contribuzione accantonata, ma dal reddito famigliare e dagli indicatori dell’ISEE aggiornati.
Calcoli che si consiglia di far effettuare ad un CAF

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Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento all’’articolo unico della legge 197/2022 che dispone che le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti pendenti.
In questo caso il processo viene ed il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata all’organo giurisdizionale.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiedere alla parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio.

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