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Primo Piano

Primo Piano (127)

L’assegnazione agevolata degli immobili, rappresenta un atto traslativo in forza del quale il socio riceve dei beni dalla società a fronte di una riduzione della propria quota.
Al fine delle imposte dirette e indirette, tale atto è paragonato ad una compravendita e comporta il cambio di titolo del bene trasferito.
Pertanto, il calcolo del periodo quinquennale oltre il quale la cessione dell’immobile non è produttiva di plusvalenza imponibile decorre dall’atto di assegnazione. Viceversa, la trasformazione della società in società semplice non rappresenta un atto traslativo, ma una modifica soggettiva del soggetto intestatario degli immobili, quindi la verifica del periodo di possesso ultra quinquennale non decorre dall’atto di trasformazione, ma dal momento in cui la società trasformata ha originariamente acquistato gli immobili.
Per questa ragione è spesso più conveniente la trasformazione in società semplice e la successiva cessione degli immobili, piuttosto che l’assegnazione al socio e la successiva cessione da parte di questi.

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Quando si acquista un’auto i termini di consegna per lo meno approssimativi dovrebbero essere indicati nel contratto, affinchè il loro superamento possa determinare un motivo di risoluzione dello stesso.
L’eventuale e ulteriore richiesta di risarcimento dei danni in questi casi è difficilmente configurabile.
Per procedere in tal senso, invece, sarebbe necessario, dare prova effettiva, e non solo ipotetica, del danno subito e comunque, il ritardo dovrebbe dipendere da un concreto inadempimento del venditore e non già da cause di forza maggiore.

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Il Tribunale Civile di Vicenza ha emesso una sentenza che di fatto cambia la vita ad un cittadino vicentino (M.R. le sue iniziali) che aveva accumulato oltre 160.000,00 euro di debiti con l’agenzia delle Entrate che gli aveva anche pignorato l’abitazione.
Applicando la legge sul sovraindebitamento e sulla liquidazione del patrimonio, l’Associazione Consumatori Azienda e famiglia Tutelata di Schio tramite i suoi legali è riuscita ad ottenere una esdebitazione di oltre 130.000,00 euro di debiti.
Il cittadino pagherà solamente 30.000,00 spalmati nel tempo in base alle sue capacità reddituali comprovate dall’ISEE.
Sono tornato a vivere assieme alla mia famiglia ha dichiarato il cittadino sapendo che non perderò la mia casa.

La legge 197/2022 comma 100 riconosce oltre alla cessione e assegnazione agevolata, anche la possibilità alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili diversi da quelli strumentali, di trasformarsi in società semplice entro il 30 settembre a condizioni agevolate.
A fronte di questo, sarà dovuta l’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% nel caso di società di comodo) da applicarsi alla differenza tra il valore normale dei beni posseduti dalla società e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Inoltre la possibilità di utilizzare il valore catastale al posto del valore normale se più vantaggioso.
In caso di riserva in sospensione di imposta, come la riserva di rivalutazione non affrancate, sarà dovuta inoltre l’ulteriore imposta sostitutiva del 13% sull’importo delle riserve da liberare.
La trasformazione non costituisce una fattispecie di cambio di titolarità dei beni, pertanto non sono dovute imposte indirette.

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Il criterio di ripartizione delle spese necessarie per la manutenzione o la conservazione del lastrico solare di proprietà o in uso esclusivo del singolo condomino è dettato dall’art. 1126 del Codice Civile, che stabilisce per un terzo a carico del condomino che ne ha l’uso o la proprietà e per due terzi a capo dei proprietari delle unità immobiliari a esso sottostanti.
Nel caso in cui invece il lastrico sia di proprietà comune tra tutti i condomini e quindi svolga la sua unica funzione di copertura dell’edificio o comunque il suo uso sia destinato a tutti i condomini che vi possono collocare le proprie antenne televisive e/o ricetrasmittenti in genere le spese restano a carico della collettività condominiale e ciascuno vi partecipa in base alla propria quota millesimale.
Anche il condomino proprietario di una unità immobiliare sottostante il lastrico che usa in via esclusiva deve concorrere ai due terzi di spese a carico di tutti i condomini, oltre al terzo che grava solo su di lui.
Vi sono però delle eccezioni, nel caso per esempio in cui l’intervento sul lastrico sia conseguenza della mancata manutenzione da parte del condominio, che, avendone la piena disponibilità, non provvede a mantenerlo con la dovuta diligenza.
Il costo della riparazione in questo caso resta a suo completo carico, come l’onere di risarcire i danni di coloro che ne hanno subiti a seguito di infiltrazioni.
Il condominio in quanto custode del lastrico a copertura dell’edificio, è tenuto ad intervenire su di esso qualora il singolo condomino che ne fa uso esclusivo, si astenga dal farlo.
Alle strutture sottostanti interne al lastrico dell’immobile invece, spetta al suo proprietario, salvo che il loro danneggiamento non abbia origine dal sovrastante astrico male mantenuto.

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Il soggetto che attiva la procedura della rinuncia dell’eredità a distanza di tempo dall’apertura della successione risulta non avere mai assunto la veste giuridica di erede.
Pertanto, legittimato a provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto sarà colui che ricopre la qualifica di erede nel periodo utile alla presentazione della dichiarazione stessa.
Simili considerazioni (ed effetti) vanno rilevate in merito al riconoscimento dell’eventuale quota di credito d’imposta, risultante dalla dichiarazione del decuius, che non potrà quindi essere attribuita al rinunziante.
Quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione delle spese funerarie nella misura del 19% calcolata su importo massimo di 1550 € (se titolare di un reddito lordo non superiore a 120mila euro), sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

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Se una società di capitali possiede un immobile concesso in locazione ad un’altra società di capitali e il contratto è stipulato per uso deposito con la clausola che le attività svolte non comporteranno contatti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
L’attività di deposito merci in un magazzino non gode del diritto di prelazione di cui all’art. 38 della legge 392/1978, infatti, il diritto di prelazione è volto a proteggere l’avviamento commerciale ed agevolare il modo di essere di una determinata zona attraverso il mantenimento dei punti vendita esistenti, soltanto nel caso in cui l’immobile sia utilizzato per lo svolgimento di una attività che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Di conseguenza, non è configurabile la prelazione riguardo un magazzino nel quale viene depositata e prelevata merce.

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Si chiede se un avvocato in regime forfettario, a fronte della pubblicazione occasionale di un contributo su una rivista giuridica, riceve un pagamento di diritti d’autore, tale compenso può essere detratto nel regime forfettario?
I proventi consegnati a titolo di diritto d’autore fanno cumulo, previa riduzione del 25% o del 40%, se il percettore è di età inferiore ai 35 anni, ex art 54 comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986) con il reddito dello stesso ordinariamente conseguito in regime forfettario, così come risulta determinato dall’applicazione si compensi percepiti dal pertinente coefficiente di redditività.  Il complessivo imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva, sarà costituito dalla sommatoria delle due tipologie reddituali.
La fattura per il conseguimento dei diritti d’autore non è dovuta, trattandosi di operazione “fuori campo IVA”, sebbene, di prassi, per la loro certificazione ne venga richiesta l’emissione. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni descritte, il reddito derivante dallo sfruttamento del diritto d’autore va automaticamente assoggettato a tassazione mediante dichiarazione nel quadro RL, sezione III, del modello Redditi Pf.

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Se in un condominio verranno effettuate opere con agevolazione del 110 per cento, ed un condomino non fruirà dello sconto in fattura cosa succede?
L’articolo 119 comma 11.DI 34/2020 stabilisce che l’asseverazione e il visto di conformità sono adempimenti necessari non solo in caso di opzioni per la cessione o lo sconto, ma anche in caso di fruizione del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Le spese professionali connesse all’intervento condominiale, dovranno essere ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle condominiali, a prescindere dalle rispettive modalità di fruizione del beneficio.

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Il calendario del superbonus del 110% è sempre in evoluzione, le ultime modifiche sono state apportate dalla legge di Bilancio 2023, con la proroga per le villette al 30 settembre 2023. Elenchiamo quindi i soggetti che riescono a mantenere l’agevolazione nella misura del 110% anche nel 2023. La riduzione del superbonus del 110% al 90% per il 2023 prevista dal decreto Aiutiquater per i condomini non si applica se contemporaneamente:

  • Entro il 18 novembre 2022 risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, tale azione deve essere attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea nel caso di condomini dove non sia stato nominato un amministratore, anche se non obbligatorio, sarebbe preferibile, avere avuto una data certa di tutto ciò, tramite invio anche via pec. La delibera dovrebbe contenere l’importo e il dettaglio complessivo dei lavori, la ripartizione delle spese e la ditta che ha eseguito i lavori.
  • Entro il 31 dicembre 2022 risulti presentata la Cila-superbonus, in alternativa la riduzione del superbonus del 110% al 90% per il 2023 non si applica se contemporaneamente: dal 19 al 24 novembre 2022, risulta adottata la suddetta delibera assembleare, e;
  • Entro il 25 novembre 2022 risulti presentata la Cila-superbonus.

Per gli (interventi diversi effettuati dal condomini), quindi, per i proprietari unici di edifici con unità da due a quattro, e per le Onlus , le Odv e le Aps con immobili non in condominio, la riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023 prevista dal decreto Aiuti quater non si applica se alla data del 25 novembre 2022 risulta già presentata al Cila-superbonus, in questo caso non serve alcuna delibera del proprietario. Inoltre per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici la riduzione non si applica per il 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.
Se non si è riusciti a rispettare tali scadenze, comunque, per tutti i pagamenti che sono stati effettuati entro il 31dicembre 2022 si può beneficiare della detrazione del superbonus nella misura del 110, prima della riduzione al 90% prevista per il 2023.
In ogni caso per tutti questi soggetti, il superbonus scenderà al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025.

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