×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 802

Primo Piano

Primo Piano (127)

È una domanda che si fanno tutti i laureati e alla quale proviamo a dare una risposta.
Si ritiene in linea generale che convenga sempre chiedere il riscatto agevolato della laurea all’Inps.
Tale periodo di riscatto, con la legislazione vigente, non è utile per anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia), ma permette di aumentare l’anzianità contributiva, anticipando, quindi, la maturazione dei requisiti contributivi richiesti per la pensione anticipata.
Non sembra esserci incompatibilità tra riscatto agevolato della laurea e iscrizione del cumulo Relativa Laurea/Inps.
Poiché con il cumulo i periodi contributivi versati vengono valutati da ciascun ente previdenziale con il proprio sistema di calcolo, conviene chiedere il riscatto all’INPS.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it

 

                                                                            

 

In virtù degli ultimi emendamenti in tema di superbunus, facciamo chiarezza.
Il superbonus 110% per le villette e case a schiera delle persone fisiche è stato prorogato, dal 30 giugno 2022 al 31 marzo 2023, a patto che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi, compresi o meno degli interventi agevolati con il bonus minori o non agevolati.
Non era necessario (anzi sconsigliato) inviare la pratica all’Enea per certificare i lavori effettuati entro il 30 settembre 2022.
In quanto chi l’ha fatto, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, ha poi dovuto faticare per raggiungere un Sal (stato avanzamento lavori) di almeno il 30% nell’ultimo trimestre 2022.
Facendo quadrare le ore caricate nel portale Cnce_Ed il connect, ai fini del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di congruità.  Inoltre, se l’ha raggiunto, deve inviare entro il 31 marzo 2023, alle Entrate due distinte comunicazioni, una per il primo Sal al 30 settembre 2022 e un’altra per l’altro Sal al 31 dicembre 2022.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it

 

                                                                            

 

Facciamo chiarezza su questo quesito.
I nonni di minori di 14 anni non possono fruire dei diritti dello smart working, in quanto questo spetta solo ai genitori di figli under 14.
Inoltre la proroga prevista dal decreto Milleproroghe (Dl 198/2022, convertito in legge 14/2023) del diritto di lavoro agile in favore dei soli dipendenti privati, genitori di almeno un figlio minore di 14 anni, originariamente introdotto dal Di 34/2020, subordina l’esercizio del diritto alla condizione che l’altro genitore sia un lavoratore o che non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa.
Dunque, attualmente nessuna agevolazione è prevista per i nonni.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it

 

                                                                            

 

A tale proposito si specifica che tale quesito è trattato nella normativa che riguarda la rottamazione dei ruoli (legge di Bilancio per il 2023 art 1 comma 231-252 della legge197/2022).
Tale normativa, individua alcune precise casistiche:
- Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e quindi dazi e diritti doganali;
- IVA riscossa all’importazione;
- Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- Multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Sanzioni amministrative comprese quelle per la violazione del codice della strada.
Pertanto, se  il carico in questione risulta affidato agli agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, esso, non rientrando tra le specifiche esclusioni, può essere tranquillamnete oggetto di sanatoria.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it

 

                                                                            

 

Facciamo chiarezza sui limiti di detraibilità in generale.
Se allo stesso tempo assieme agli interventi congiunti tra antisismico e risparmio energetico, detraibili all’80% o all’ 85%, vengono effettuati anche lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi di installazione di schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e/o interventi sugli impianti comuni, spettano le stesse detrazioni con le “stesse percentuali” sempre che questi interventi siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.
Tale possibilità è stata spiegata in modo più chiaro in una nota dell’allegato B (Tabella di sintesi degli interventi) del decreto requisiti del Mise (Ministero dello sviluppo Economico) del 6 Agosto 2020, in cui è stato detto che gli interventi agevolati con l’eco-sisma bonus possono comprendere (con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione), la detrazione degli infissi e l’installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi  e gli impianti comuni centralizzati.
Per questi interventi trainanti, quindi, non spetta un autonomo limite di spesa.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it

 

                                                                            

 

Il quesito riguarda una persona deceduta alcuni anni fa senza lasciare testamento e che risultata intestataria di buoni fruttiferi postali, lasciando due fratelli.
Nel momento della morte, gli unici eredi erano i suoi fratelli che non incassarono nulla ne presentarono la dichiarazione di successione.
Successivamente uno dei fratelli è deceduto lasciando tre figli.
Pertanto gli eredi rimasti sono il fratello e i tre nipoti.
Nel caso cambiassero idea e volessero dividere le quote come si deve procedere?
Il patrimonio ereditario dei soggetti deve essere suddiviso tra i due fratelli, in parte perfettamente uguale tra loro.
Pertanto i buoni fruttiferi postali dovranno essere ripartiti per metà a favore del fratello superstite e per l’altra metà a favore dei nipoti, figli dell’altro fratello defunto.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it

 

                                                                            

 

Se per causa di impedimenti dalla propria volontà venisse a mancare la presentazione nei tempi stabiliti da parte delle imprese del file contenente le dichiarazioni per il monitoraggio degli aiuti di stato e fosse scartato, in tal caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, come all’interno delle istruzioni alla compilazione dell’autodichiarazione, l’onere dichiarativo spetta ai soggetti che hanno ricevuto gli aiuti del cosiddetto “regime ombrello”, ma non è stabilita alcuna sanzione in caso di ommessa presentazione della dichiarazione.
È previsto solo che l’omissione e/o indicazione non veritiera di dati posso fare incorrere in sanzioni amministrative o in alcuni casi penali.
Pertanto il beneficiario delle misure ex articolo 1, comma 13 del DL 41/2021 non dovrebbe incorrere in alcuna sanzione se non presentasse il modello, indicando successivamente gli aiuti ricevuti all’interno della dichiarazione dei redditi.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it

 

                                                                            

 

Dopo mesi di attesa, la risoluzione della SOA (Società Organismo di Attestazione) nei lavori collegati ai bonus edilizi è diventata operativa.
La stretta messa in piedi lo scorso 21 maggio, con l’articolo 10-bis del decreto legge n 21/2022 non aveva avuto effetti diretti prima dell’inizio del 2023. Ora però le cose iniziano a muoversi.
Infatti dal primo di gennaio, i nuovi obblighi sono partiti: L’attestazione Soa, tipica dei contratti pubblici, diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516mila euro che ottengono incentivi fiscali.
La novità punta ad aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano grandi lavori per i quali si ottengono i bonus.
Per il rilascio della qualificazione Soa si verifica una lunga serie di requisiti, come l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose.
Si fanno soprattutto verifiche su capacità economiche, attrezzature e personale dipendente. In pratica, è impossibile che un’impresa appena costituita, e magari improvvisata ottenga una qualificazione di questo tipo.
A poche settimane dalla partenza dell’adempimento però, il mercato viaggia nell’incertezza, perché la norma che regola questo obbligo presenta ambiguità, che sono state chiarite solo in parte.
Infatti, dall’Ance dall’associazione dei costruttori e anche dal Consiglio nazionale dei commercialisti è arrivata la richiesta di delucidazione ufficiale soprattutto su due aspetti: il periodo transitorio e la modalità di applicazione delle regole sui contratti pubblici.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it

 

                                                                            

 

Ci sono una serie di adempimenti che devono essere osservati dal beneficiario per poter accedere all’agevolazione.
Innanzitutto, salvo nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano quest’obbligo, deve essere inviata all’ASL competente per territorio una comunicazione (con raccomandata AR o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
- Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con l’assunzione di responsabilità, da parte della stessa, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- Natura dell’intervento da realizzare.
- Data di inizio dell’intervento di recupero.

È inoltre necessario indicare nella Dichiarazione dei Redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal proprietario gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre per gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, deve essere trasmessa entro 90 gg dalla fine dei lavori la cosiddetta “Comunicazione Semplificata” all’ENEA.
Il mancato invio, comunque non determina la decadenza del bonus.
- Per fluire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente con Bonifico Parlante dal quale risulti che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.
- Indicare il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
- Indicare inoltre il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sono escluse dall’obbligo di pagamento con bonifico parlante le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per la concessione, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori nonché per l’ex Tosapossia il Canone unico patrimoniale.
Per quanto riguarda il trasferimento della detrazione, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di interventi la detrazione non usata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’immobile.
Per poter determinare chi possa fluire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per intero solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it

 

                                                                            

 

Interessanti agevolazioni per le compravendite di immobili effettuate fino al 31 dicembre 2024 da persone fisiche (sia come prima che seconda casa) è prevista la detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96mila euro).
La detrazione si recupera in cinque anni in sede di dichiarazione dei redditi in alternativa è possibile optare per la cessione del credito di imposta, anche a seguito di sconto in fattura, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato.
Per questa agevolazione non è necessario il Sal (stato avanzamento lavori) ne è richiesta l’osservanza per la congruità delle spese.
Per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2022 si applicava con l’aliquota del 110%.
OPZIONI DELLO SCONTO IN FATTURA
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi e alla cessione del credito corrispondente a terzi, è possibile, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ossia stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato, optare per lo sconto in fattura dello stesso importo (al massimo di 81.600 euro).


Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it