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Primo Piano

Primo Piano (127)

In una SRL composta da due soci di cui uno detiene il 10% delle quote e l’altro l’usufrutto sul 90% delle restanti quote; delle quali il socio A è unico proprietario.
Il socio A è l’Amministratore Unico, pertanto è iscritto ai fini INPS e di conseguenza versa sia i contributi fissi che quelli variabili (sul 10% dell’utile della srl) il socio B è iscritto all’INPS come collaboratore familiare del socio A; in quanto tale, versa i contributi fissi.
Per i soci lavorativi di SRL, iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Qualora l’usufruttuario sia socio della società egli dovrà essere inquadrato come coadiuvante (persona che presta la sua attività all’interno dell’impresa) e i contributi saranno pagati sulla base dell’utile attribuito.
Di conseguenza, il socio B dovrà pagare la contribuzione sul 90% del reddito e anche sulla parte della contribuzione variabile.
Il socio A essendo anche amministratore, dovrà, se percepisce compensi, pagare i contributi anche alla gestione separata INPS, di cui l’art 2, comma 26, della legge 335/1995.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
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I criteri di riparto delle spese condominiali previsti dalla legge (art 1123 c. c) possono essere derogati da una diversa convenzione, sia essa contenuta in un regolamento contrattuale oppure attraverso il consenso di tutti i partecipanti al condominio riuniti in assemblea.
Può essere che negli stabili di nuova edificazione, il costruttore si sia assegnato l’incarico di predisporre il regolamento dell’esonero alle spese condominiali sugli appartamenti rimasti di sua proprietà in quanto invenduti.

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Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come non sia obbligatorio che i documenti relativi alle spese condominiali delle parti comuni siano per forza intestate al condomino incaricato e/o all’amministratore.
È consentito che le fatture relative alle parti comuni possano essere intestate anche ad un singolo soggetto.
Ogni condomino, quindi, può rivolgersi direttamente al fornitore e gestire la propria quota di spesa ma anche per i lavori relativi alle parti comuni che caratterizzano l’intervento come condominiale.
In ogni caso, i condomini sono tenuti sempre a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio ed erano necessari.

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Quando un artigiano anche se per hobby realizza prodotti artigianali con una certa regolarità, magari riciclando materiali di scarso valore se partecipa a mostre e vende solo qualche pezzo non è in presenza di reddito di impresa ma di una categoria diversa: Quella dei redditi diversi.
Visto che i beni vengono prodotti per la vendita, non si può escludere la natura della vendita reddituale dell’operazione.
L’utile al netto dei costi specifici inerenti vannoindicati in un apposito quadro delle dichiarazioni dei redditi, tra i redditi occasionali.

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La recente Giurisprudenza, ritiene che per operare su un contratto di mandato con rappresentanza anche sui portali online per conto di proprietari e incassando una percentuale dal mandante sui canoni di locazione e/o vendita, si deve essere in possesso dell’abilitazione come Agente Immobiliare.
Infatti, l’attività degli Agenti d’affari in mediazione con mandato a titolo oneroso, che consiste, in forza di un mandato, nel gestire immobili in nome e per conto di un altro soggetto, detto mandante.
Si tratta di una categoria introdotta dall’art 2 comma 2, della legge 39/198, che ha istituito quattro sezioni per il Ruolo agenti d’affari in mediazione (MEDIATORI) la sezione C è quella degli agenti con mandato a titolo oneroso.
Gli agenti con mandato a titolo oneroso sono da identificare con i cosiddetti mediatori atipici o unilaterali, che operano per conto e su incarico di una sola parte e che anche la Giurisprudenza sulla suprema corte ha riconosciuto.
Anche costoro sono quindi soggetti al rispetto di tutta la normativa in tema di mediatori immobiliari, tra cui in particolare, l’art 2, lettere e) f) della legge citata.

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Se un amministratore condominiale invia online l’avviso di convocazione di una assemblea ordinaria annuale con relativa documentazione contabile e uno dei condomini non è in grado di stampare tale documentazione può chiedere anticipatamente senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione, ma in questo caso le spese dei documenti sono a carico del condomino richiedente, che si deve  recare presso lo studio dell’amministratore per il ritiro, salvo accordi diversi.

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Nel caso della morte del coniuge senza ascendenti ne discendenti, se la moglie trova un testamento olografo (scritto di proprio pugno del testatore) nel quale viene nominato erede universale il coniuge è valido e non c’è necessità di conferma alcuna.
Un testamento però privo di data può essere annullato a norma dell’art. 606 del Codice Civile su istanza da chi ne possa avere interesse, entro 5 anni dal giorno in cui si è data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Se il testamento non è stato scritto di pugno del testatore, una volta accertato, viene dichiarato SEMPRE NULLO.

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Una domanda che ci si può porre se si riceve una fattura e successivamente viene annullata con nota di credito; si devono registrare entrambe nel registro degli acquisti una in positivo e l’altra in negativo?
La risposta è che le fatture errate e le note di credito devono essere entrambe riportate nel registro degli acquisti, in modo che con la doppia registrazione si garantisce il passaggio sia tra i documenti che transitano dal sistema di interscambio e le registrazioni contabili.
Inoltre se si ricevono fatture per prestazioni di servizi che non si intendono pagare e il fornitore non vuole emettere nota di credito, si devono registrare comunque in quanto consentono di evitare decadenze nell’esercizio della detrazione IVA.

Cosa può succedere nei meandri di un conto corrente bancario? Una recente sentenza del Tribunale di Padova ha permesso ad un correntista di recuperare dalla propria banca 141.469,30 euro pagati ma non dovuti, nella gestione del conto. La vicenda riguarda un negozio di ferramenta di Dolo, nel Veneziano, peraltro in liquidazione, che nel 2019 si è rivolto al Tribunale di Padova chiedendo l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti nei propri conti correnti aperti nella filiale di una banca nazione con filiale ne territorio.
La ricostruzione e l'analisi dei conti fatta fare dall'imprenditore ha riguardato la gestione del conto dal 1993 fino al 2013.
Nel corso di vent'anni di rapporto con la propria banca, il ferramenta ha sostenuto di aver individuato irregolarità nella gestione per la cifra "monstre" di 227.459,91 euro. In particolare, la società in liquidazione ha sostenuto di essere creditrice nei confronti della banca per 89.104,79 euro di interessi superiori alla soglia usuraria, 34.007,33 euro di commissione di massimo scoperto non dovuta, 52.057,49 euro di illegittima capitalizzazione di interessi debitori (anatocismo) e per 52.290,30 euro di interessi non pattuiti, per l'applicazione di condizioni peggiorative non comunicate dalla banca.
Il Tribunale ha così nominato un consulente tecnico d'ufficio (ctu) che ha ricostruito il conto, individuando il saldo alla chiusura del rapporto tra banca e correntista.
L'esito della verifica contabile eseguita dal ctu ha fatto emergere che il saldo finale non era di 618,97 euro a credito della banca, come risultava dal conto ma bensì pari a 141.469,30 euro a credito del correntista.
Il giudice monocratico della seconda sezione civile del Tribunale, Maria Antonia Maiolino, il 5 novembre scorso ha condannato quindi la banca a restituire alla società di ferramenta la somma di 141469,30 euro oltre a pagare spese legali quantificate in 14.103,00 euro e spese tecniche.
Il correntista risarcito per far valere le proprie ragioni, si era rivolto all'Associzione Azienda & Famiglia Tutelata" di Schio (VI) operante da più di dieci anni, che si avvale di un pool di avvocati. "Analizziamo i conti bancari e spesso li troviamo viziati da irregolarità ed errori. Aiutiamo così privati ed aziende a districarsi tra contratti, clausole, tassi, rate, rientri, leasing, derivati e sofferenze bancarie ed a capire il "banchese", la lingua delle banche" spiega l'Avv. Bressanello, presidente dell'Associazione.

In un edificio condominiale le spese di portierato sono a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della singola unità immobiliare, compresi i proprietari di magazzini e negozi con ingresso diretto dalla via.
A meno che non ci siano delle improbabili varianti nel regolamento di condominio di natura contrattuale, trattandosi di un servizio che assicura la custodia e la vigilanza all’interno del fabbricato.
Altra eccezione può essere il fatto che  il suddetto servizio non possa considerarsi valido nell’interesse di tutti i condomini.